(massima n. 1)
In tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, vige il principio secondo cui non può infliggersi in nessun caso una pena inferiore al minimo edittale previsto per uno dei reati uniti in continuazione. Pertanto, ove il giudice ritenga di applicare la pena nel minimo di legge, deve individuare il reato più grave in quello per il quale la pena minima sia di maggiore entità, prescindendo dal massimo edittale. (Fattispecie nella quale il giudice aveva ritenuto il falso in atto pubblico più grave dell'abuso d'ufficio ex art. 323, comma 2, c.p., così pervenendo all'aberrante soluzione che la pena applicata per i reati in continuazione, pari a mesi sei di reclusione, era di gran lunga inferiore a quella che sarebbe stata irrogata se fosse stato commesso soltanto l'abuso di ufficio).