(massima n. 1)
In tema di concorso di reati, allorché la condotta punita viene espressa dalla norma incriminatrice quale rapporto tra il soggetto attivo e l'oggetto materiale, come nel caso di detenzione di armi e banconote false, è configurabile il concorso formale di reati ex articolo 81, primo comma, c.p., purché l'azione abbia per oggetto una pluralità di cose aventi una propria specificità ed autonomia. Ne consegue che la simultanea detenzione di più armi o di più banconote false o di diverse quantità di droga eterogenea, se non è frazionabile in modo da determinare una pluralità di azioni unificabili sotto il vincolo della continuazione a norma dell'articolo 81 cpv. c.p., genera comunque una pluralità di violazioni della stessa disposizione unificabili ai sensi del primo comma della citata norma.