(massima n. 1)
In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietą, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravitą deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni.