(massima n. 1)
La graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., cosicchč nel giudizio di cassazione č comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruitā della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, č sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa", mentre una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantitā di pena irrogata č necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.