(massima n. 1)
L'assenza di contiguitą temporale tra le condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente impedisce l'assorbimento dell'una condotta nell'altra, con la conseguenza che le due condotte danno luogo a pił violazioni della stessa disposizione di legge e quindi a distinti reati, eventualmente legati dal vincolo della continuazione criminosa, ed ambedue previsti dalla norma a pił fattispecie tra loro alternative di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. (Fattispecie in cui uno stesso soggetto aveva ceduto a terzi la sostanza stupefacente almeno due giorni dopo da quando aveva iniziato a detenerla).