(massima n. 1)
Nell'applicazione in fase esecutiva degli istituti del concorso formale o della continuazione, il giudice, una volta individuata la violazione pił grave, deve ad essa collegare la stessa pena gią fissata nella sede cognitiva, procedendo ad una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, secondo il criterio del cumulo giuridico, con riguardo esclusivo ai reati satellite. (Nella specie il giudice dell'esecuzione, individuato il reato base della nuova fattispecie di delitto continuato, aveva per esso computato una pena pił alta di quella inflitta nel giudizio di cognizione).