(massima n. 1)
La continuazione può essere applicata per la prima volta in sede di legittimità, qualora venga richiesta allegando, una sentenza passata in giudicato dopo la pronuncia della decisione impugnata, in quanto non si è modificato il quadro normativo al riguardo nel vigore del nuovo codice di rito, giacché la disciplina contemplata dall'art. 671 c.p.p. in sede esecutiva ha carattere sussidiario ed incontra alcune limitazioni (artt. 187 e 188 att. c.p.p. e 671 c.p.p.) insussistenti in sede cognitiva. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha osservato che «tuttavia l'omesso passaggio in giudicato della sentenza prodotta e l'assenza di ogni allegazione tale da consentire l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso inducono a ritenere infondato detto motivo, fatta salva la possibilità di più idonea dimostrazione in sede esecutiva).