(massima n. 1)
L'unicità del disegno criminoso di cui all'art. 81 cpv. postula che i singoli fatti reato, ai fini della esistenza del vincolo della continuazione, siano tutti previsti e deliberati sin dall'origine nelle loro linee essenziali non essendo sufficiente che i singoli episodi siano riconducibili, anziché ad un unico momento volitivo, ad un programma di attività delinquenziale; conseguentemente non può affermarsi la configurabilità della suddetta unicità per azioni determinate da eventi imprevisti in quanto l'impressione dello stimolo reattivo confligge con quella originaria predeterminazione delle condotte delittuose che la disciplina in materia postula come necessario. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha respinto il ricorso avverso un provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione il quale aveva rigettato la richiesta di applicazione della continuazione con riferimento a condanne inflitte rispettivamente per furti di autovetture e per una rapina impropria di un autoveicolo, avendo il giudice di merito rilevato l'occasionalità della violenza alle persone).