(massima n. 1)
La unicitą del disegno criminoso, necessaria per la configurabilitą del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, non puņ identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione «ab origine» di una serie ben individuata di illeciti, gią concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Deve, dunque, escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identitą o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicitą della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva. (Nella specie č stata esclusa l'unicitą del disegno criminoso non solamente sulla base dello iato temporale fra i due gruppi di episodi di rapina contestati, ma anche, e soprattutto, in considerazione delle particolari modalitą di svolgimento delle condotte delittuose che risultavano differenti).