Che cosa significa "Norma penale"?
Norma giuridica imperativa (ovvero incondizionatamente obbligatoria), valutativa (in quanto qualifica determinati comportamenti come contrari ai fini dello Stato) e statuale (nel senso che proviene soltanto dallo Stato) che disciplina una situazione giuridica penale, attraverso il divieto di un determinato comportamento accompagnato, in caso di trasgressione, dall’inflizione di una pena. Appare quindi generalmente costituita da due elementi: il precetto, quale comando o divieto di compiere una determinata azione e la sanzione, intesa come conseguenza giuridica che deriva dall’inosservanza del precetto. Tuttavia, accanto alle norme incriminatrici, fornite di precetto e sanzione, si riscontrano anche altre tipologie di norma penale: le disposizioni incomplete o imperfette, che contengono solo o il precetto o la sanzione, le norme penali in bianco, in cui la sanzione è determinata, ma il precetto ha un carattere generico, dovendo essere integrato da un’altra norma e le norme integratrici o di secondo grado, che non contengono né precetto né sanzione, essendo destinate a precisare o limitare la portata di altre norme o a disciplinarne l’applicabilità (es. norme direttive, dichiarative, interpretative, di attuazione, estensive o limitative, di rinvio, etc..). In merito vigono comunque i principi di riserva di legge, di irretroattività della norma penale più sfavorevole all'autore del fatto, di determinazione e di tassatività (artt. 1 ss).