(massima n. 1)
In tema di reato continuato, corrisponde alla norma di carattere programmatico contenuta nell'art. 1 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (disposizioni sul processo penale a carico di minorenni) — che prescrive come le norme processuali debbano applicarsi in modo adeguato alla personalità del minore — affermare che la programmata attuazione da parte del minorenne di plurime condotte devianti — strumento, sia pure patologico, di realizzazione della propria personalità — possa inquadrarsi unitariamente in una sorta di scelta esistenziale, e possa, in presenza di altri elementi significativi (medesima tipologia di reati e prossimità temporale degli stessi) considerarsi alla stregua di un vero e proprio progetto, o disegno, criminoso.