(massima n. 1)
In tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, č possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operativitā e sulla loro continuitā nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguitā temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneitā del titolo di reato e delle condotte criminose. (Fattispecie relativa all'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti che di reati diversi, in cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reati, rilevando che, nonostante la contiguitā geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneitā, le modalitā concrete di consumazione dei vari delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, e non all'attuazione di un progetto criminoso unitario).