(massima n. 1)
In tema di reato continuato la valutazione del giudice circa la identitą del disegno criminoso costituisce il solo criterio per la unificazione fittizia "quoad poenam" della pluralitą degli illeciti commessi dall'agente con una molteplicitą di azioni, restandone escluso ogni fattore di carattere temporale. Pertanto al giudice del merito non č inibita l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81, comma secondo, c.p. quando sia stata gią pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, o una sentenza ad essa equiparabile, come quella di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nei confronti dell'imputato per fatto anche meno grave di quello sottoposto al suo giudizio. In siffatta ipotesi la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il reato pił grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave gią giudicato.