(massima n. 1)
Il riconoscimento della continuazione tra pił reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza cosģ formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualitą il disposto dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.