(massima n. 2)
L'unicitā del movente rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificitā e concretezza. (Fattispecie in cui č stata esclusa rilevanza, ai fini del riconoscimento della continuazione fra pių delitti di omicidio, alla generica ideazione dell'imputato di sopprimere i componenti delle famiglie avverse).