(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą della causa di esclusione della punibilitą per particolare tenuitą del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuitą richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiaritą della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalitą della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entitą del danno o del pericolo. Il giudizio sulla tenuitą dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., comma 1, ma non č necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.