(massima n. 1)
La continuazione, quale istituto di carattere generale, č applicabile in ogni caso in cui pił reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento della continuazione tra delitto punito con la pena della reclusione e contravvenzione punita con la pena dell'ammenda e, conseguentemente, la determinazione della pena complessiva mediante aumento dell'entitą della reclusione).