(massima n. 1)
Nella determinazione, in sede esecutiva, della pena per pił reati continuati giudicati con pił sentenze, deve essere assunta come pena-base quella inflitta per il reato singolo considerato come violazione pił grave. Ne discende che č illegittimo assumere come pena-base sulla quale operare l'aumento per la continuazione quella complessiva inflitta con una delle sentenze, comprensiva, a sua volta, di una pena-base e di un aumento a titolo di continuazione.