(massima n. 1)
Il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari allorché il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi. Tuttavia, allorché il reato ostativo non coincida con la violazione più grave, ma sia solo un reato satellite, lo scioglimento del cumulo formatosi per effetto della continuazione non può non determinare il ripristino per esso della pena edittale prevista, calcolata nel minimo, e quindi con esclusione di qualsiasi riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione, giacché tale riferimento non ha più ragione di essere, una volta che si sia operato lo scioglimento del vincolo giuridico dovuto alla continuazione. (Nella specie, in relazione a condanna a pena, diminuita per il rito abbreviato, a tre anni e otto mesi di reclusione per traffico di stupefacenti e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, unico reato, quest'ultimo, ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, per il quale era stato applicato l'aumento di un anno di reclusione sulla pena stabilita per il primo reato, indicato come il più grave, era stata avanzata istanza di affidamento in prova al servizio sociale, previa imputazione della custodia cautelare sofferta all'aumento di pena per il reato satellite. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato perché il tribunale di sorveglianza accertasse l'avvenuta espiazione, da parte del condannato, della pena edittale minima prevista per il reato associativo, diminuita di un terzo per il rito abbreviato).