(massima n. 1)
In tema di disciplina sanzionatoria del concorso formale di reati e del reato continuato, mentre possono essere unificate pene di specie diversa (reclusione e arresto, multa e ammenda), poiché, per una sorta di finzione giuridica, la pena di specie meno grave viene assimilata a quella di specie pił grave, non possono essere unificate pene di genere diverso (reclusione e multa, arresto e ammenda). Ne consegue che, in tutti i casi nei quali, nel computo della pena debbano rientrare pene detentive e pene pecuniarie, la pena da infliggere per il reato pił grave, dev'essere aumentata con una maggiorazione per i reati meno gravi, puniti con la reclusione o l'arresto, cui va, poi, aggiunta la multa o l'ammenda, anche in misura inferiore al minimo edittale. (Fattispecie relativa a concorso di resistenza continuata e porto di coltello di genere proibito, reati per i quali il giudice di merito aveva correttamente praticato, alla pena della reclusione prevista per il delitto, un aumento «per moltiplicazione», invece di irrogare l'arresto comminato per la contravvenzione, e poi aveva aggiunto, come aumento «per addizione», l'ammenda, prevista nella pena edittale dello stesso reato contravvenzionale).