(massima n. 1)
In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per una pluralità di reati, per uno dei quali, nel giudizio di legittimità, viene dichiarato che l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di una condizione di procedibilità, non può essere disposto l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato oppure ai reati colpiti dalla declaratoria di improcedibilità con contestuale eliminazione della pena relativa, bensì l'annullamento senza rinvio dell'intera sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso: ciò in quanto l'eliminazione di uno o più reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del «patteggiamento» nella sua interezza.