(massima n. 1)
In tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato pił grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali č stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti.