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Articolo 78 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Limiti degli aumenti delle pene principali

Dispositivo dell'art. 78 Codice Penale

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73(1), la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave(2) fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

  1. 1) trenta anni per la reclusione;
  2. 2) sei anni per l'arresto;
  3. 3) euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l'ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133bis.

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto(3).

Note

(1) La norma prevede dei limiti agli aumenti delle pene principali, specificando le due ipotesi: pene uguali o differenti nella specie. Tale comma si riferisce al concorso di pene della stessa specie quali ad esempio reclusione e reclusione, multa e multa, arresto ed arresto.
(2) L'espressione "pena più grave" si riferisce alla pena irrogata in concreto e non a quella prevista in astratto per il reato.
(3) Il secondo comma prende in considerazione il concorso di pene detentive temporanee di specie diversa (v. 74) e cioè la reclusione e l'arresto. Anche in tale caso la pena complessiva non può superare i trent'anni. In caso di esubero, l'arresto deve intendersi assorbito nella reclusione per la parte eccedente gli anni trenta.

Ratio Legis

La norma, prevedendo limiti agli aumenti delle pene principali, trova la propria ratio nella volontà del legislatore di evitare eccessivi inasprimenti di pena, che non sarebbero rispondenti alla finalità di emenda della pena. Per tale motivo è stato adottato il principio del cumulo materiale temperato.

Spiegazione dell'art. 78 Codice Penale

Qualora vi sia un concorso di reati che comportano pene detentive della stessa specie o pene pecuniarie della stessa specie (art. 73), è prevista l'applicazione del regime del cumulo materiale temperato.

Il legislatore ha dunque previsto la semplice determinazione della pena sulla base di quanto stabilito dal giudice per ciascun reato, col temperamento fornito dal presente articolo.

Il criterio moderatore qui disciplinato, costituisce un'espressione della finalità rieducativa della pena ed è conforme al principio di uguaglianza, in quanto il limite del quintuplo della più grave delle pene concorrenti si applica in tutti i casi di concorso di reati ex art. 73.

Inoltre, come ha stabilito la Corte di Cassazione (sent. n. 16461/2005), l'irrogazione per un solo grave reato di un'unica pena severa rappresenta oggettivamente una situazione diversa rispetto alla sommatoria di plurime pene meno consistenti, inflitte per differenti ipotesi di reato con diverse sentenze.

Oltre al limite del quintuplo su enunciato, la pena da applicare non può comunque superare gli anni trenta di reclusione, né i sei anni di arresto, né le somme indicate come limite per le pene pecuniarie della multa o dell'ammenda.

Data la previsione del principio di unitarietà della pena detentiva in fase di esecuzione (anche per pene detentive di specie diversa), nel caso di cumulo della pena della reclusione e dell'arresto, ove i predetti limiti siano già stati raggiunti dalla reclusione, la pena dell'arresto deve ritenersi in assorbita e perciò non eseguibile. Stesso principio vale per le multe eventualmente convertite (artt. 135 e 136).

A scanso di equivoci va precisato che il limite del trent'anni di reclusione non significa che nessuno possa essere detenuto per un periodo superiore, per cui, nei casi in cui il condannato commetta nuovi reati durante la detenzione (o una volta espiata la pena), si dovrà procedere ad un nuovo cumulo.

Massime relative all'art. 78 Codice Penale

Cass. pen. n. 26848/2022

In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari (nella specie, detenzione domiciliare), ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria, senza operare alcuna riduzione, in conseguenza dell'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di pena detentiva.

Cass. pen. n. 47414/2021

E' inammissibile l'istanza di riconoscimento di sentenza penale straniera formulata al fine di ottenere l'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. in relazione ad altra sentenza di condanna relativa ad un reato giudicato in Italia, atteso che detta finalità non rientra tra quelle espressamente contemplate dall'art. 12, primo comma, cod. pen.

Cass. pen. n. 13985/2020

In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato.

Cass. pen. n. 47678/2019

In presenza di cumuli parziali di pene detentive per reati commessi in tempi diversi e con periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, il limite del quintuplo della più grave fra le pene concorrenti va commisurato autonomamente in riferimento a ciascun cumulo.

Cass. pen. n. 18896/2019

Nel caso di più sentenze esecutive concorrenti, ai fini del rispetto dei limiti fissati dall'art. 78 cod. pen., per stabilire quale sia la pena più grave tra quelle concorrenti bisogna prescindere, nell'ipotesi di reato continuato, dall'aumento di pena per la continuazione e fare riferimento alla sola pena base.

Cass. pen. n. 21498/2018

Nel giudizio di cognizione, ai fini della determinazione della pena conseguente al riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di giudizio abbreviato, nel caso in cui sia intervenuta condanna definitiva solo per taluni di essi, tra cui quello più grave, non opera il criterio moderatore del cumulo materiale di cui all'art. 78 cod. pen. qualora l'aumento, da effettuarsi prima della riduzione conseguente alla scelta del rito, sia di entità tale da non determinare il superamento del limite dei trent'anni di reclusione.

Cass. pen. n. 4135/2016

In tema di esecuzione di pene concorrenti, il criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. non opera nel caso disciplinato dal successivo art. 80 di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi sono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, e, imponendosi in tal caso la formazione di cumuli differenti, il predetto criterio è applicabile, nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, solo nel caso in cui la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati dalla norma predetta.

Cass. pen. n. 37635/2014

La previsione dell'art. 78, comma primo, n. 1, c.p., secondo la quale la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di trent'anni di reclusione, funge da criterio moderatore, nel caso di reiterazione di reati, con riguardo alla somma tra il residuo della pena da espiare all'atto della commissione (in stato di libertà o in detenzione) di ogni nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta, ma non impedisce che, nel corso della vita, un soggetto possa essere detenuto per un tempo complessivamente eccedente tale limite.

Cass. pen. n. 32017/2013

L'indulto si applica sul cumulo materiale dei reati in concorso, prima di operare il temperamento di cui all'art. 78 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 2302/2013

In tema di cumulo materiale, il limite massimo previsto dall'art. 78 c.p. è inapplicabile alle sanzioni previste dalle leggi speciali (nella specie, le contravvenzioni relative alla sicurezza dei cantieri introdotte dal d.l.vo n. 494 del 1996, dal d.l.vo n. 626 del 1994, dal d.p.r. 164 del 1956 e dal d.p.r. 547 del 1955).

Cass. pen. n. 45607/2010

In tema di determinazione della pena da porre in esecuzione, l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. deve aver luogo prima della detrazione, dal cumulo, delle pene espiate ovvero sofferte in custodia cautelare.

Cass. pen. n. 28021/2007

Allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di diversi periodi di carcerazione, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo unitario e globale, soggetto alle limitazioni dell'art. 78 c.p. e alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto. In tali ipotesi, il residuo del cumulo precedente deve essere unificato con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla data del successivo arresto, se il reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l'espiazione della pena così unificata, mentre l'efficacia dell'art. 78 c.p. si esplica nell'ambito e nei limiti di ciascuna delle singole operazioni di cumulo.

Cass. pen. n. 25119/2004

Dalla previsione dell'art. 78, comma primo, n. 1, c.p., secondo la quale la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di trent'anni di reclusione non discende che non si possa essere detenuti, nel corso della vita, per un tempo complessivamente eccedente tale limite, giacché ciò comporterebbe, una volta che esso fosse raggiunto, l'impunità per qualsiasi delitto successivamente commesso, ma solo che il criterio moderatore in questione operi, nel caso di reiterazione di reati, con riguardo alla somma tra il residuo della pena da espiare all'atto della commissione (in stato di libertà o in detenzione) di ogni nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta.

Cass. pen. n. 19540/2004

In presenza di una pluralità di condanne inflitte e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da tale cumulo il complesso di detenzione subita in custodia cautelare, qualora i periodi di detenzione preventiva si riferiscano a condanne per reati commessi in tempi diversi, prima della detenzione e dopo di essa (nella specie, in periodo di libertà conseguente ad evasione). In tal caso, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che devono a vario titolo essere operate e con applicazione, prima sui cumuli parziali e poi su quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.

Cass. pen. n. 48160/2003

Alla formazione del cumulo giuridico, mediante applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p., deve pervenirsi solo previo scorporo delle pene eventualmente coperte da condono, operando il detto criterio moderatore solo sull'insieme delle pene effettivamente eseguibili.

Cass. pen. n. 4940/1998

In presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, a detto cumulo la somma complessiva di pena espiata in custodia cautelare, qualora i periodi di carcerazione preventiva si riferiscano a condanne per reati commessi in tempi diversi, prima, durante e dopo la detenzione. In tal caso, il cumulo dovrà eseguirsi tra il residuo di pena da espiare e la pena irrogata per il reato successivamente commesso e così via fino all'esaurimento delle pene concorrenti irrogate per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione. Ne consegue che, nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, il criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. è applicabile solo nel caso che la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati nella norma predetta.

Cass. pen. n. 5590/1998

Il limite massimo del cumulo materiale di cui all'art. 78 c.p., che per la pena dell'ammenda è di lire sei milioni, è inapplicabile alle sanzioni previste dalle leggi speciali, tanto più se posteriori alla emanazione del codice penale ed alla novella dell'art. 78 c.p., introdotta dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Cass. pen. n. 9775/1995

La norma codicistica sul limite massimo della pena (art. 78 c.p.) non può applicarsi quando una legge speciale — per giunta cronologicamente posteriore (D.L.vo 15 agosto 1991, n. 277) — disponga altrimenti, ovverosia preveda una pena superiore a quella fissata in via generale dalla norma del codice: in tal caso la norma speciale e posteriore deroga a quella generale anteriore. (Nella specie il ricorrente aveva dedotto violazione dell'art. 78 c.p., secondo cui la pena non poteva, comunque, eccedere i sei milioni per l'ammenda, mentre gli era stata irrogata la pena di lire dieci milioni).

Cass. pen. n. 576/1995

Nel determinare, ai sensi dell'art. 663 c.p.p., la pena da eseguirsi nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell'esecuzione, in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 78 e 80 c.p., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non più concretamente eseguibili per l'intervento della causa estintiva, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi detto criterio come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio moderatore in parola e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento di esecuzione che, calcolato in anni trentasette e mesi cinque il cumulo materiale delle pene concorrenti e determinatone in anni trenta il cumulo giuridico, aveva poi ulteriormente detratto da quest'ultimo, al fine di stabilire l'eseguenda pena complessiva, le pene che risultavano condonate in virtù dell'applicazione di provvedimenti di clemenza).

Cass. pen. n. 3628/1994

L'indulto deve essere applicato ai sensi dell'art. 174 c.p. sul cumulo materiale e non su quello giuridico previsto dall'art. 78 c.p. (relativo ai limiti degli aumenti di pena) il quale opera solo necessariamente.

Cass. pen. n. 6217/1994

Poiché la determinazione della pena deve essere effettuata dal giudice nel rispetto delle norme di natura sostanziale previste dal codice penale, tra le quali vi è la disposizione dell'art. 78 diretta a temperare il principio del cumulo materiale delle pene, non può essere superato il limite di anni trenta anche in caso di aumento della pena derivante dalla continuazione; ne consegue che la riduzione della pena in seguito al giudizio abbreviato, risolvendosi in un'operazione puramente aritmetica di natura processuale conseguente alla scelta del rito ad opera dell'imputato, logicamente e temporalmente deve essere eseguita dal giudice dopo la determinazione della pena effettuata secondo i criteri e nel rispetto delle norme sostanziali. (In applicazione del principio così enunciato la corte ha annullato la sentenza d'appello che aveva ritenuto conforme al disposto dell'art. 78 c.p., in quanto la pena concretamente irrogata era comunque inferiore a trenta anni di reclusione, la decisione del giudice di primo grado il quale, determinando la pena complessiva per effetto della continuazione in anni trentatrè, aveva operato sull'ammontare così calcolato l'obbligatoria riduzione di un terzo).

Cass. pen. n. 2347/1993

Il calcolo unitario delle pene concorrenti può eseguirsi solo se queste siano integralmente cumulabili, si che, eseguito il cumulo ed effettuata l'eventuale riduzione a norma dell'art. 78 c.p., la carcerazione presofferta sia da esso detraibile in quanto non riferibile a reati commessi in epoca successiva all'inizio del periodo di detenzione. In caso contrario occorre procedere a cumuli parziali raggruppando in ognuno le condanne relative a reati commessi anteriormente ad ogni periodo di detenzione e sottraendo singolarmente il periodo riferibile; inoltre, ordinando i reati cronologicamente secondo la data di commissione e non secondo la data del passaggio in giudicato delle relative sentenze, occorre poi cumulare di volta in volta con la nuova pena o col nuovo cumulo il periodo residuo del cumulo precedente, applicando ai cumuli parziali ed a quello totale il criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. Operando diversamente, infatti, si determinerebbe l'inammissibile conseguenza, con derivazione di precostituzione di impunità, che il presofferto sarebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi successivamente all'epoca in cui la pena è stata scontata, in violazione del principio secondo cui la pena non può precedere il reato ed incoraggiarne la reiterazione.

Cass. pen. n. 2979/1993

I limiti massimi stabiliti per le pene pecuniarie, in caso di concorso di reati, dall'art. 78, primo comma, n. 3, c.p. non operano nel caso di pene pecuniarie il cui importo sia stabilito da leggi speciali in misura superiore a quella prevista dagli artt. 24 e 26 c.p.

Cass. pen. n. 1915/1993

Il criterio secondo il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 78 e 80 c.p., quando in sede di esecuzione deve provvedersi al cumulo delle pene inflitte con più sentenze di condanna, occorre anzitutto cumulare le pene relative ai reati commessi prima della detenzione (tenendo conto delle limitazioni di cui al n. 1 dell'art. 78 c.p.) e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli quanti sono i reati commessi durante (e dopo) la detenzione stessa, comprendendo in ciascuno dei cumuli successivi sia la parte di pena risultante dal cumulo precedente e non ancora espiata alla data del reato sia la pena relativa a quest'ultimo e determinando la decorrenza dalla data del nuovo reato o dall'arresto a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione della pena precedente ovvero dopo la sua interruzione, non trova applicazione nell'ipotesi di cumulo speciale di cui all'art. 7, della L. 18 febbraio 1987, n. 34 (misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo). In forza di tale norma, invero, per i reati di terrorismo, alla duplice condizione della dissociazione e della data di commissione (entro il 31 dicembre 1983) dei reati ricompresi nel cumulo, il tetto massimo di «pena complessiva da espiare» deve essere inderogabilmente fissato nella misura di anni ventidue e mesi sei di reclusione, e la decorrenza è quella dell'arresto a nulla rilevando la data dell'ultimo reato commesso.

Cass. pen. n. 895/1993

Allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi (nella specie allorché il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione del cumulo precedente), non è possibile includere tutte le pene in un cumulo unitario e globale, soggetto alle limitazioni dell'art. 78 c.p. e alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto. In questa ipotesi, infatti, si deve unificare il residuo del cumulo precedente con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla data del successivo arresto, se il reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l'espiazione della pena così unificata; mentre l'art. 78 predetto esplica la sua efficacia nell'ambito e nei limiti di ciascuna delle singole operazioni di cumulo.

Cass. pen. n. 837/1993

Nel caso di espiazione di una pena unica cumulata, derivante dalla unificazione di una pluralità di pene e dall'inserimento nell'unico cumulo di una pluralità di cumuli parziali (in conseguenza della commissione in tempi diversi dei reati per i quali il soggetto ha riportato condanna e della non imputabilità della pena già espiata ad un reato commesso in epoca successiva), deve aversi riguardo, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza o meno della condizione costituita dall'avvenuta espiazione di almeno metà della pena (nella specie in funzione dell'ammissione alla semilibertà, ai sensi dell'art. 50 comma secondo dell'ordinamento penitenziario), alla intera pena da espiare, indipendentemente dalla circostanza che nell'effettuazione dei cumuli parziali abbia operato o meno il criterio moderatore di cui all'art. 78 comma primo n. 1 c.p., richiamato dal successivo art. 80. (Nel caso specifico la Corte, in applicazione di detto principio, rilevato che il condannato, per effetto dei vari provvedimenti di cumulo intervenuti nei suoi confronti, avrebbe dovuto, in concreto, espiare una pena complessiva di anni 38 e mesi 9 di reclusione, ridotta ad anni 35 e mesi 9 per effetto di condono, ha stabilito che la condizione per l'applicazione del beneficio dovesse ritenersi realizzata all'atto dell'avvenuta espiazione di anni 17, mesi 10 e gg. 15 di reclusione).

Cass. pen. n. 2064/1993

Il limite di cui all'art. 78 primo comma, n. 1 c.p. non significa che nessuno possa essere detenuto per un periodo superiore a quello massimo indicato (trenta anni). Tale limite, infatti, è riferibile solo alle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre nel caso in cui durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di questa è stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, deve procedersi ad un nuovo cumulo.

L'art. 78 c.p. va interpretato nel senso che non è possibile includere tutte le pene in un cumulo, soggetto alle limitazioni della suddetta norma ed alla successiva integrale imputazione del presofferto, quando si sia in presenza di una pluralità di reati e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi e, in particolare, quando il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione del cumulo già effettuato o, comunque, prima della totale espiazione del cumulo stesso (allorché sia venuto meno lo stato detentivo per evasione od altra causa). In tali ipotesi vanno cronologicamente ordinati, da una parte i reati e dall'altra i periodi di carcerazione presofferti e si procede ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, fino al cumulo definitivo.

Cass. pen. n. 3923/1992

La regola posta dall'art. 78 c.p. (applicabile, in virtù del successivo art. 80, anche nel caso di pluralità di condanne susseguitesi nel tempo) non significa che un soggetto, il quale abbia riportato più condanne a pene detentive temporanee, non possa rimanere complessivamente detenuto, nel corso della sua vita, per un periodo eccedente il quintuplo della condanna più grave o comunque superiore a trenta anni. Da ciò discenderebbe, infatti, l'impunità per i reati commessi da coloro che stiano scontando o abbiano già scontato una pena pari al limite anzidetto. Pertanto non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, soggetto alle limitazioni dell'art. 78 e alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto, quando si sia in presenza di reati diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, e in particolare allorché il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione del cumulo precedente o comunque prima della totale espiazione del cumulo stesso. In queste ultime ipotesi si deve unificare il residuo del cumulo precedente con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla data del successivo arresto, se il reato non è stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l'espiazione così unificata: mentre l'art. 78 c.p. esplica la sua efficacia sull'ambito e nei limiti di ciascuna operazione di cumulo.

Cass. pen. n. 3482/1992

Nel caso in cui una persona sia stata condannata per più reati, le cause estintive del reato o della pena non possono operare sul cumulo complessivo delle pene inflitte per i vari reati concorrenti ma debbono separatamente riguardare i reati o le pene che ne sono specifico oggetto, previo scioglimento, quando necessario, dell'operata unificazione.

Cass. pen. n. 266/1992

La regola posta dall'art. 78 c.p. non vuol significare che un soggetto, il quale abbia riportato plurime condanne a pene temporanee, non possa rimanere detenuto per un periodo complessivamente superiore (quando si tratti di reclusione) a trenta anni, essendo detto limite suscettibile necessariamente di superamento quando il medesimo soggetto, nel corso della espiazione, commetta ulteriori reati la cui pena dovrà essere aggiunta, mediante formazione di un nuovo provvedimento di cumulo, a quella che risultava da espiare alla data di commissione di detti reati.

Cass. pen. n. 2734/1991

Il limite massimo di trenta anni di reclusione, previsto dall'art. 78 c.p. per il caso di concorso di reati, non si applica nell'ipotesi contemplata dall'art. 73 secondo comma, stesso codice.

Cass. pen. n. 568/1990

La regola posta dall'art. 78 c.p. — applicabile, per effetto del successivo art. 80, anche nel caso di condanne susseguitesi nel tempo — non comporta che un soggetto il quale abbia riportato più condanne a pene detentive temporanee, non possa soffrire complessivamente una detenzione, nel corso della sua vita, per un periodo eccedente il quintuplo della condanna più grave o comunque superiore a trent'anni. Invero, il criterio moderatore, sancito dalla norma indicata, opera tra le sole pene che risultino effettivamente concorrenti e cumulabili tra loro, nel senso che in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione, sofferti parimenti in tempi diversi, non può essere eseguito un cumulo unitario e globale, soggetto ai limiti dell'art. 78 c.p., ma vanno ordinati cronologicamente da una parte i reati, dall'altra i periodi ininterrotti di carcerazione, e si deve procedere ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo parziale delle pene per i reati commessi in precedenza, fino al cumulo definitivo.

Cass. pen. n. 792/1989

In tema di esecuzione della pena, il criterio moderatore, fornito dall'art. 78 c.p., esplica la sua efficacia nell'ambito e nei limiti di ciascuna operazione di cumulo, nel senso che la somma da effettuare, per stabilire se debba farsi luogo a cumulo aritmetico o giuridico, contempla, in via esclusiva, quali addendi, il residuo del precedente cumulo e le pene inflitte per i reati successivamente commessi. Ciò comporta che i suddetti addendi danno luogo a un cumulo unitario e che, pertanto, il prefato criterio moderatore opera, non solo rispetto alle pene inflitte per i reati commessi successivamente alla causa di estinzione o di detrazione, alla quale si riferiva il cumulo precedente, ma anche rispetto al residuo di quest'ultimo.

Cass. pen. n. 268/1984

Nel caso di pene concorrenti integralmente cumulabili, che debbano fruire della riduzione ai sensi dell'art. 78 c.p., i periodi di carcerazione presofferti devono essere detratti dalla pena derivante dal cumulo giuridico, dopo aver effettuato la riduzione a norma del citato articolo 78 c.p.

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