(massima n. 1)
In tema di contrabbando di tabacco lavorato estero, nella previsione di cui all'art. 2 della legge n. 50 del 1994 — concernente l'ipotesi della introduzione, acquisto o detenzione nello Stato di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai quindici chili che costituisce ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante di quella prevista dall'art. 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (contrabbando doganale), con la quale può concorrere ai sensi dell'art. 81 c.p. —, l'espressione «ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia doganale» non deve essere intesa nel senso che tali sanzioni debbano essere comunque applicate. Qualora, infatti, entrambi i reati concorrano ai sensi dell'art. 81 c.p. deve applicarsi solo la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, cioè la pena della reclusione prevista per l'art. 2 L. n. 50 del 1994, aumentata ex art. 81 c.p., e non anche la multa prevista dagli artt. 282 ss. del D.P.R. n. 43 del 1973.