(massima n. 1)
Per la ravvisabilità della continuazione, non è sufficiente che i diversi reati da unificare a tale titolo siano stati accertati in un unico momento, attesa la equivocità sintomatica del momento temporale se non accompagnato da altre significative circostanze, dalle quali evincere la esistenza di una previa determinazione volitiva a commettere reati inquadrati in un medesimo disegno criminoso.