(massima n. 1)
In tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, c.p., per pena stabilita per il reato pił grave, sulla quale deve essere applicato l'aumento di pena non inferiore ad un terzo, deve intendersi la pena gią aumentata per effetto della recidiva stessa, fermo restando che il suddetto limite minimo va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non a quello applicato per ciascuno dei reati satelliti.