(massima n. 1)
L'unificazione ex art. 81 c.p. di nuova condanna con fatti gią giudicati in precedenza impone una nuova valutazione delle condizioni di cui agli artt. 163 e segg. c.p., in relazione al rinnovo della prognosi di non recidivitą richiesta per la concessione della sospensione condizionale della pena.