(massima n. 1)
L'elemento soggettivo costituito dallo stato di tossicodipendenza, in assenza di altre specifiche e più puntuali risultanze, non è sufficiente ad integrare il presupposto essenziale per l'applicazione della disciplina della continuazione; invero l'unicità del disegno criminoso non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero, come nell'ipotesi in argomento, di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole; le singole violazioni devono viceversa costituire parte integrante dello stesso programma, deliberato fin dall'inizio nelle sue linee essenziali, a cui si aggiunge, di volta in volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma stesso.