(massima n. 1)
Integra il delitto di concorso in estorsione, e non quello di favoreggiamento reale, la condotta di colui che garantisce la regolare percezione del contributo mensile corrisposto dalla vittima di un'estorsione, posto che la rateizzazione del contributo dą luogo a un reato a consumazione prolungata o progressiva e che, in costanza di reato, qualsiasi ausilio fornito all'autore materiale risulta punibile a titolo di concorso, essendo finalizzato a tradursi in un sostegno per la protrazione della condotta criminosa.