(massima n. 1)
Nel caso di cumulo di pene riguardante delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo all'applicazione di un beneficio, ai sensi dell'art. 4 bis ord. pen., non può procedersi allo scioglimento del cumulo ai fini della concessione di detto beneficio, né può considerarsi espiata per la prima la pena inflitta per il reato che non ne consente l'applicazione. La norma suddetta, infatti, fa riferimento ad una pericolosità soggettiva del detenuto, attestata dalla condanna per un determinato reato, e ad essa collega la esclusione del beneficio, senza possibilità di distinguere in caso di pene concorrenti e di attribuire, quindi al periodo pregresso l'espiazione di quella parte di pena collegabile al reato per cui vige il divieto di concedibilità.