(massima n. 1)
In caso di pluralità di delitti tentati, tutti volti alla produzione del medesimo evento, la configurabilità del vincolo della continuazione non è, in linea di principio, esclusa, dovendosi però verificare, al fine della sua riconoscibilità in concreto, se, indipendentemente dall'essere stati o meno caratterizzati i singoli episodi dalla presenza di dolo diretto o di dolo eventuale, l'agente, nel porre in essere il primo tentativo, si sia o meno rappresentato la possibilità di un suo fallimento ed abbia quindi già programmato, in vista di tale ipotesi, i tentativi successivi. (Fattispecie in tema di pluralità di tentativi di omicidio in danno della stessa persona).