(massima n. 1)
Nella quantificazione della pena, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, il giudice deve far riferimento, per l'individuazione del reato pił grave, alla pena edittale massima prevista per ciascuno di essi e ritenere in ogni caso il delitto reato pił grave rispetto alla contravvenzione indipendentemente dal fatto che il primo sia punito con la sola multa e la seconda con pena congiunta e dall'eventualitą che, operando la continuazione sulla pena base stabilita per il delitto, sia comminata una pena pecuniaria inferiore della pena minima prevista per la contravvenzione.