(massima n. 1)
Attesa la possibilitą di riconoscimento della continuazione fra reato da giudicare e reato gią giudicato, anche quando il primo sia pił grave del secondo (dovendosi in tal caso determinare la pena complessiva sulla base di quella da infliggere per il reato pił grave, aumentata nella misura ritenuta equa in riferimento al reato meno grave gią giudicato), deve escludersi la violazione del divieto di reformatio in pejus qualora, avendo il giudice di primo grado stabilito, per una pluralitą di reati, soltanto la pena complessiva, il giudice d'appello individui fra detti reati quello pił grave e determini autonomamente la relativa pena base, sulla quale operi, quindi, l'aumento anche per il reato meno grave gią giudicato.