Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento(1).
Note
(1)
Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L. 27 settembre 2021, n. 134.