(massima n. 1)
Nel caso in cui in un giudizio in corso sia stata riconosciuta la continuazione tra i reati sub iudice e reati già giudicati con sentenza irrevocabile ed il giudice abbia ritenuto meno gravi i primi, alla pena inflitta con la sentenza irrevocabile si aggiunge la frazione di pena in aumento per la continuazione per i reati accertati nel giudizio in corso. In tal caso il giudice non può applicare alla condanna già passata in giudicato la diminuzione della pena per un rito di un procedimento diverso né può riconsiderare e rideterminare ex art. 133 c.p. l'entità di quella pena definitiva, per il principio della intangibilità della stessa.