(massima n. 1)
Qualora il soggetto detenga o porti pił armi, e tale condotta sia accertata in un unico contesto, egli deve rispondere di un solo reato e non gią di un reato continuato, mentre il numero delle armi e delle munizioni potranno essere prese in considerazione solo ai fini della determinazione della pena, salvo che le armi superino il numero di cui all'art. 10, comma 10, L. 110/75, e concorra cosģ tale ulteriore reato.