Le pene principali stabilite per i delitti sono(1):
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
Note
(1)
La Corte Cost., con sent. 28 aprile 1994, n.68,si è pronunciata nel senso dell'illegittimità costituzionale di tale articolo "nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
(2)
E' stata soppressa, con conseguente assorbimento nell'ergastolo, dapprima per i delitti previsti dal codice penale ex art. 1 d.lgs-lt. 10 agosto 1944, n. 224 e poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1 dlgs. 22 gennaio 1948, n.21). La Costituzione, attraverso l'art. 27, introducendo il cd principio di umanizzazione della pena,l'aveva abolita quasi totalmente, circoscrivendone l'applicazione solo ai casi previsti dalle leggi militari di guerra. Ma anche rispetto a tali ipotesi è stata abrogata con l'art. 1 l. 13 ottobre 1994, n. 589. Tale abrogazione venne però operata con legge ordinaria, mantenendo così la possibilità di reintrodurla nelle leggi militari di guerra, in caso di dichiarazione di guerra. Il riferimento alle leggi penali di guerra è stato eliminato definitivamente dal testo costituzionale quando l'Italia ha ratificato il protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, attraverso la l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1 ("Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte"), sancendo per via costituzionale la non applicabilità della stessa in ogni caso.
(3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
(4)
La norma distingue i delitti dalle contravvenzioni (v. anche Libro III) Si ricordi il fallimento dei tentativi volti ad individuare criteri discretivi sostanziali. La Cassazione dal canto suo considera prevalente il criterio distintivo offerto dalla sanzione.