(massima n. 1)
La vicinanza e la lontananza temporale tra le violazioni che formano oggetto di esame, per stabilire se siano espressione di un medesimo disegno criminoso, non possono valutarsi sullo stesso piano. È evidente, infatti, che se un breve lasso di tempo tra la consumazione di due fatti criminosi può costituire un principio di prova indiretta dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso che li unifica, disegno che potrà ritenersi accertato sempre che concorrano altri indizi a chiudere il cerchio dimostrativo, la lontananza temporale tra i reati di per sé costituisce oggettivamente un indizio negativo nella direzione di ritenere sussistente il vincolo della continuazione, per la regola di esperienza che connota psicologicamente la condotta umana improntata di norma all'azione o all'omissione come conseguenza dell'immediatezza dell'ideazione e della violazione.