Che cosa significa "Decreto"?
È il provvedimento del giudice più semplice rispetto all'ordinanza e alla sentenza. Assolve principalmente ad una funzione ordinatoria, avendo di regola ad oggetto un'attività propedeutica al processo o a specifici atti (ad esempio, con decreto il giudice fissa la data dell'udienza nei procedimento introdotti con ricorso 415 c.p.c.), o concede l'abbreviazione dei termini di comparizione (163bis c.p.c.). Diversamente dall'ordinanza e dalla sentenza, il decreto non richiede normalmente motivazione, tranne nei casi in cui essa sia richiesta dalla legge, come nei procedimenti in camera di consiglio (737 c.p.c.); il decreto non presuppone il contraddittorio tra le parti; non è di regola impugnabile ed è irrevocabile da parte del giudice che lo ha emesso (si trovano eccezioni agli artt. 80, 82, 689 c.p.c.). Viene pronunciato d'ufficio o su istanza di parte. Qualora il decreto sia pronunciato in seguito a ricorso, esso viene steso in calce allo stesso.