In caso di tardivo versamento del prezzo, il
giudice dichiara d’ufficio la
decadenza dell'
aggiudicatario.
Ai sensi dell'
art. 176 delle disp. att. c.p.c., il
decreto con cui viene dichiarata la decadenza va comunicato al
creditore procedente e all'aggiudicatario; contestualmente, viene disposta la
comparizione delle parti ex
art. 569 del c.p.c. per l'autorizzazione della nuova vendita; contro tale decreto, il quale ha natura di provvedimento esecutivo non decisorio, è possibile proporre opposizione ex
art. 617 del c.p.c..
Si discute se, con l'accordo di tutti i creditori, sia possibile evitare la dichiarazione di decadenza.
Parte della dottrina ritiene che l’aggiudicatario potrebbe invocare l’istituto della
rimessione in termini, ma solo se la decadenza fosse dovuta a causa a lui non imputabile o a caso fortuito.
Alla dichiarazione di decadenza consegue la perdita della cauzione da parte dell’aggiudicatario inadempiente, la quale va a costituire parte del ricavato dell'espropriazione; secondo parte della dottrina, l'importo di tale cauzione concorre a formare la somma da distribuire a norma dell'
art. 509 del c.p.c. a vantaggio del debitore esecutato.
Il D.L. 27.6.2015, n. 83 ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza che si verifica nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla
scadenza del termine.
In tale ipotesi il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate, ordinando all'aggiudicatario che sia stato immesso nel
possesso di rilasciare l'immobile al
custode.
Con la successiva L. 30.6.2016, n. 119 (di conversione con modificazioni del D.L. 3.5.2016, n. 59) è stato previsto che il decreto in forza del quale sia stato ordinato all'aggiudicatario dell'immobile, che sia stato immesso nel possesso, il rilascio dello stesso, sia attuato dal custode in caso di inerzia di quest'ultimo.
Il custode dovrà procedere secondo quanto disposto dal comma 4 dell’
art. 560 del c.p.c., attenendosi alle disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt.
605 e ss. c.p.c.
Il nuovo incanto disposto dal giudice nei casi previsti dalla norma in esame costituisce la prosecuzione dell'esecuzione in danno del debitore, mentre deve escludersi che si tratti di una vendita in danno dell'aggiudicatario.
Il procedimento da seguire è quello ordinario, mentre il prezzo base per il nuovo incanto va fissato nella misura determinata ex
art. 568 del c.p.c. (l'
inadempimento dell'aggiudicatario, infatti, rende irrilevante il prezzo della precedente aggiudicazione).
Qualora il ricavato della nuova vendita, sommato alla cauzione già incamerata alla procedura, dovesse risultare inferiore al prezzo di aggiudicazione non versato, l'aggiudicatario risponde personalmente della differenza, che sarà tenuto a versare alla procedura.
A tal fine il giudice dell'esecuzione pronuncia un decreto di condanna ex art. 177 dispaatt del c.p.c., il quale, in caso di mancato pagamento spontaneo, costituisce
titolo esecutivo a vantaggio dei creditori che abbiano ottenuto l'attribuzione del credito in sede di distribuzione.