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Articolo 316 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma della domanda

Dispositivo dell'art. 316 Codice di procedura civile

Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.

La domanda si può anche proporre verbalmente(4). Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato(5)unitamente al decreto di cui all'articolo 318(6).

Note

(1) Articolo così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Nell'articolo in commento è stato trasfuso il contenuto del previgente art. 312, il quale consentiva di proporre verbalmente la domanda anche innanzi al pretore nelle cause di valore non superiore a lire seicentomila.
(3) Il giudizio innanzi al giudice di pace è introdotto con la stessa modalità prevista per il rito in tribunale: mediante atto di citazione. Le disposizioni attuative del c.p.c. dettano, però, delle norme differenziate per i due riti in relazione alla determinazione dei giorni di udienza, alla distribuzione delle udienze tra i vari giudici nonché alla designazione del giudice per ciascuna causa (artt. 54-56).
(4) L'istituto, che ha avuto scarsissima applicazione nella prassi, è discusso anche dalla dottrina, in quanto viene evidenziato il rischio che il giudice, nel far verbalizzare la domanda, potrebbe integrarla o arricchirne il contenuto. Invece, la fondamentale esigenza di rispetto del principio di parità delle parti impone al giudice di svolgere, in sede di ricezione della domanda orale, una mera funzione di assistenza al soggetto.
(5) Il processo verbale deve essere notificato alla controparte solo se questa non sia già presente in udienza: altrimenti, non si vede alcuna utilità di una vocatio in ius della parte che sia già a conoscenza di quanto gli dovrebbe essere notificato.
(6) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

Il legislatore ha voluto strutturare il giudizio davanti al giudice di pace come estremamente semplificato rispetto a quello innanzi al tribunale e ancora maggiormente ispirato al principio di oralità (in quest'ottica va letta la facoltà, riconosciuta all'attore, di proporre verbalmente la domanda). Addirittura, si ritiene che la citazione non avrebbe carattere e funzione di atto scritto preparatorio, bensì sarebbe volta esclusivamente a chiamare in causa la controparte mediante la vocatio in ius, al fine di provocare il contraddittorio.
Nei riti speciali di cui alla l. 689/81 e al D.P.R. n. 309/90 (disciplina processuale speciale) la domanda si propone con ricorso e non con atto di citazione.

Spiegazione dell'art. 316 Codice di procedura civile

Questo articolo è stato modificato dalla Riforma Cartabia al fine di prevedere, in via generale, che davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto non derogate dalle specifiche norme del Titolo II.
Al secondo comma sono stati apportati, invece, i necessari adattamenti alle modalità di presentazione della domanda in forma verbale, per renderla compatibile con l’adozione, in via generale, del ricorso anziché dell’atto di citazione, con comparizione a udienza fissa.

In particolare, il secondo comma prevede la possibilità, in alternativa alla citazione a comparire ad udienza fissa, di proporre la domanda oralmente.
In questo caso il giudice di pace fa redigere processo verbale, il quale deve essere portato a conoscenza della controparte a cura dell'attore, unitamente al decreto con cui viene fissata l’udienza di comparizione delle parti (art. 318 del c.p.c.).

E’ il cancelliere che si occupa di redigere il processo verbale, il quale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti, la descrizione delle attività svolte, e delle rilevazioni fatte, e le dichiarazioni ricevute.
Sul processo verbale dovranno essere apposte le sottoscrizioni del giudice, del cancelliere e della parte.
La mancata sottoscrizione del cancelliere comporta semplice irregolarità e non vizio di nullità, purchè la vocativo in ius sia stata raggiunta con la notifica del verbale alla controparte.

Il verbale costituisce a tutti gli effetti un equipollente della citazione, e pertanto ne potrà anche essere eccepita qualsiasi nullità.
Al fine di poter adempiere all’onere di portare il processo verbale a conoscenza della controparte, la parte deve richiedere in cancelleria il rilascio delle copie autentiche e consegnare l'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.
La notifica del processo verbale produce tutti gli effetti della notificazione dell'atto di citazione.

Massime relative all'art. 316 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 9844/2001

L'art. 316 c.p.c., secondo cui la domanda davanti al giudice di pace può essere dall'attore proposta anche verbalmente e viene raccolta dal giudice a verbale, si applica a tutte le cause di competenza del giudice di pace e non solo a quelle di valore non eccedente un milione; nelle cause eccedenti tale valore, verificandosi una non coincidenza tra ambito della domanda verbale e ambito della difesa personale della parte, sono valide la domanda verbale e la successiva notifica del verbale al convenuto effettuate dalla parte personalmente mentre non è valida la costituzione personale dell'attore davanti al giudice di pace, attività da compiersi a mezzo del difensore (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto valida, in assenza di tempestiva eccezione di controparte, la costituzione personale dell'attore e la successiva attività da lui svolta, con violazione del suo diritto di difesa e conseguente nullità delle attività processuali compiute).

Cass. civ. n. 1513/2001

L'art. 11 primo comma del R.D. n. 1611 del 1933, secondo cui la notificazione degli atti con cui si dà inizio ad un giudizio contro un'amministrazione dello Stato dev'essere fatta presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi al quale è portata la causa, è applicabile anche nei processi dinanzi al giudice di pace.

Cass. civ. n. 15959/2000

Nel caso di tempestiva opposizione orale in udienza dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 316 c.p.c., l'omesso rispetto, da parte dell'ingiunto — opponente, del termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c. nell'assolvimento dell'obbligo di notifica all'ingiungente del verbale di udienza, dovuto ad ignoranza del relativo onere, non gli consente l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., giacché l'ignoranza non configura né una causa di forza maggiore (da intendere come forza esterna ostativa in assoluto), né un caso fortuito (da intendere come fattore meramente oggettivo, avulso dalla volontà umana, non voluto, né prevedibile o comunque evitabile).

Cass. civ. n. 4033/1998

La mancata sottoscrizione da parte del cancelliere del processo verbale della domanda proposta oralmente davanti al giudice di pace a norma dell'art. 316 c.p.c. non comporta l'inesistenza o la nullità dell'atto, ma una semplice irregolarità, non vertendosi in un'ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (vocatio in ius), una volta che questo sia stato conseguito con la notifica del verbale alla controparte.

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FRANCESCO chiede
mercoledì 08/09/2010
“volevo avere un informazione. sono stato citato in tribunale dal giudice di pace per un sinistro gia liquidato dalla mia assicurazione la quale mi ha dato ragione al 100% Volevo sapere ma se sono obbligato a presentarmi e se non mi presento quali sono le conseguenze grazie”
Consulenza legale i 10/09/2010

Se citati in giudizio, anche se "ingiustamente", è sempre opportuno costituirsi. Diversamente il procedimento proseguirebbe in contumacia ed è facile, non espletando la propria difesa, risultare, infine, soccombenti.