Questo articolo è stato modificato dalla Riforma Cartabia al fine di prevedere, in via generale, che davanti al
giudice di pace la
domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto non derogate dalle specifiche norme del Titolo II.
Al secondo comma sono stati apportati, invece, i necessari adattamenti alle modalità di presentazione della domanda in forma verbale, per renderla compatibile con l’adozione, in via generale, del ricorso anziché dell’
atto di citazione, con
comparizione a udienza fissa.
In particolare, il secondo comma prevede la possibilità, in alternativa alla citazione a comparire ad udienza fissa, di proporre la domanda oralmente.
In questo caso il giudice di pace fa redigere
processo verbale, il quale deve essere portato a conoscenza della controparte a cura dell'
attore, unitamente al
decreto con cui viene fissata l’
udienza di comparizione delle parti (
art. 318 del c.p.c.).
E’ il
cancelliere che si occupa di redigere il processo verbale, il quale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti, la descrizione delle attività svolte, e delle rilevazioni fatte, e le dichiarazioni ricevute.
Sul processo verbale dovranno essere apposte le sottoscrizioni del giudice, del cancelliere e della parte.
La mancata sottoscrizione del cancelliere comporta semplice
irregolarità e non vizio di nullità, purchè la
vocativo in ius sia stata raggiunta con la notifica del verbale alla controparte.
Il verbale costituisce a tutti gli effetti un equipollente della citazione, e pertanto ne potrà anche essere eccepita qualsiasi nullità.
Al fine di poter adempiere all’
onere di portare il processo verbale a conoscenza della controparte, la parte deve richiedere in cancelleria il rilascio delle copie autentiche e consegnare l'atto all'
ufficiale giudiziario per la notifica.
La notifica del processo verbale produce tutti gli effetti della
notificazione dell'
atto di citazione.