L’
ordinanza n. 7196/2019 della Prima Sezione Civile della Cassazione ha deciso sul
ricorso proposto avverso il
decreto, emesso da una Corte d’
Appello, con cui quest’ultima aveva confermato il provvedimento del
Tribunale per i Minorenni, che aveva dichiarato la decadenza di una donna dall’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
La Suprema Corte accolto il ricorso, dichiarando la nullità dell’intero procedimento, in quanto, nel caso in esame non risultava nominato un
curatore speciale del minore ex art.
78 del c.p.c. nonostante il procedimento
de potestate fosse instaurato nei confronti di tutti e due i genitori.
Infatti, secondo la Cassazione, nei giudizi aventi ad oggetto l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale (cioè rispettivamente di decadenza, limitazione o, viceversa, reintegrazione della potestà), qualora questi riguardino entrambi i genitori,
occorre procedere alla nomina di un curatore speciale del minore ex art. 78 c.p.c. (salvo che sia stato nominato un
tutore provvisorio), poiché in tale ipotesi sussiste un
conflitto d'interessi tra il minore, da un lato, ed i genitori, dall’altro.
Si tratta di orientamento già affermatosi in precedenza nella giurisprudenza di legittimità e che viene in questa sede confermato.
Pertanto, in applicazione di tale
principio di diritto, l’ordinanza in commento ha ritenuto che ricorresse un’ipotesi di
rimessione al primo giudice ai sensi dell’art.
354 del c.p.c., comma 1, perché nel giudizio di
primo grado avrebbe dovuto essere integrato il
contraddittorio. Invece non vi era la prova della effettiva nomina di un curatore speciale del figlio.
L Cassazione ha dunque rinviato al primo Giudice affinché provvedesse all’integrazione del contraddittorio nei confronti del minore, previa nomina di un curatore speciale in rappresentanza dei suoi interessi.