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Articolo 123 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Poteri del giudice delegato

Dispositivo dell'art. 123 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:

  1. a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
  2. b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
  3. c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
  4. d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura;
  5. e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
  6. f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;
  7. g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore;
  8. h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III.
  9. i) quando ne ravvisa l'opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalità.

2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, né far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.

3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.

Spiegazione dell'art. 123 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma si occupa di disciplinare la funzione ed i connessi poteri del giudice delegato nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale. E' da notarsi che, rispetto all'originaria impostazione della legge fallimentare, al giudice delegato la legge non affida più la gestione e direzione dell'intera procedura, bensì il compito di vigilare sulla correttezza e legittimità dell’operato del curatore e del comitato dei creditori. Sotto questo profilo il il Codice non fa altro che reiterare una scelta legislativa compiuta in sede di riforma organica del diritto fallimentare (2006), laddove si era inteso valorizzare la figura del curatore, attribuendogli la gestione della procedura e l'amministrazione del patrimonio, e relegare l'autorità giudiziaria a garante della legalità della procedura.
Nello specifico, tra le attribuzioni maggiormente significative del g.d. vi è quella di dirimere i contrasti insorti tra organi della procedura, decidendo sui reclami proposti avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori, nonché quella di decidere sulle domande di ammissione al passivo formulate dai creditori (accertamento del passivo). Quanto alla gestione della procedura, il g.d. conserva in ogni caso il potere di convocare il curatore ed il comitato dei creditori qualora lo ravvisi opportuno ai fini del corretto e sollecito svolgimento del procedimento.

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