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Articolo 49 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Redditi di lavoro dipendente

Dispositivo dell'art. 49 TUIR

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

  1. a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
  2. b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Massime relative all'art. 49 TUIR

Cass. civ. n. 19393/2018

In tema di IRPEF, l'art. 48, comma 2, lett. g-bis), del D.P.R. n. 917 del 1986 (nella numerazione anteriore a quella introdotta dal D.Lgs. n. 344 del 2003), relativa ai criteri di tassazione delle cd. "stock option", prevede la regola generale dell'assoggettamento del valore conseguito dal lavoratore mediante l'esercizio del diritto di opzione al regime ordinario previsto per i redditi da lavoro dipendente, salva l'esclusione dal reddito imponibile, nel caso in cui al lavoratore medesimo l'opzione sia stata riconosciuta al valore corrente delle azioni al momento dell'offerta, perseguendo il legislatore l'obiettivo di evitare che, con l'attribuzione del diritto di opzione a prezzi inferiori al valore di mercato delle azioni, siano corrisposti al dipendente compensi non soggetti a tassazione.

Cass. civ. n. 15879/2018

La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.

Comm. Trib. I grado Bolzano n. 91/2018

L’esistenza di rapporti di lavoro dipendente può prescindere dal dato formale costituito dal tenore letterale dei contratti stipulati dalle parti.
Rappresentano presunzioni gravi, precise e concordanti, fra le altre, la quantificazione del compenso ad ore con conseguente vincolo di presenza, l'abilitazione all'utilizzo del sistema informatico della società, l'e-mail indicata con indirizzo identico a quello utilizzato dal personale dipendente e con indicazione della qualifica di addetto al controllo di gestione, nonché l’inquadramento nell’organigramma della società con la predetta qualifica, alle dirette dipendenze dell’amministratore delegato, come dimostrato dallo scambio di e -mail e di altra corrispondenza reperite in sede di verifica.

Comm. Trib. Reg. Lazio n. 1064/2018

Il lavoratore dipendente sostituito per il quale il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ha omesso il versamento delle ritenute IRPEF operate sul suo reddito di lavoro dipendente non può essere destinatario, neppure quale obbligato solidale, del ruolo contenuto nella cartella di pagamento recante gli importi non versati a titolo di IRPEF dallo stesso datore di lavoro.

Comm. Trib. Reg. Sardegna n. 375/2017

Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve estrinsecarsi nella emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni lavorative, e il suo inserimento nell’organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell’incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione. Altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione, assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. In particolare, per quanto riguarda la sussistenza del rischio, questa viene in rilievo, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando si prospetti l’ipotesi che il prestatore di opera possa in realtà rivestire la qualità di imprenditore e, come tale, prestare un’attività autonoma all’interno o comunque a favore dell’impresa committente, ma non quando si tratti di prestazione di attività di carattere professionale, perché, in tale ipotesi, non si pone un problema di distribuzione del rischio tra il committente e il professionista, il quale non ha un proprio rischio di impresa, ma è soggetto alla sola eventualità dell’inadempimento o dell’insolvenza della controparte.
Nei casi in cui la qualificazione del rapporto si riveli di difficile e non sicuro apprezzamento, deve farsi riferimento alla volontà espressa dalle parti nel contratto.

Cass. civ. n. 8020/2017

In tema d'IRPEF, l'indennità sostitutiva del riposo settimanale, equiparabile all'indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 (ora 49 e 51) del D.P.R. n. 917 del 1986, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.

Cass. civ. n. 586/2017

In materia di determinazione della base imponibile dell'IRPEF, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 917 del 1986, rientrano nel reddito da lavoro dipendente le erogazioni corrisposte sotto forma di sconto tariffario del servizio elettrico applicate ai dipendenti ENEL, sebbene non più in servizio, poiché integranti un vantaggio accessorio attribuito dal datore di lavoro ad alcune categorie di lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione ed in base agli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva, sul presupposto e riconoscimento appunto del rapporto di lavoro, al quale va equiparato ex art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo D.P.R. anche il rapporto pensionistico.

Cass. civ. n. 27646/2008

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'abuso del diritto, inteso come ricorso a forme o strumenti giuridici che, seppure legali, consentono di eludere il Fisco - mediante operazioni non simulate ma effettuate, essenzialmente, allo scopo di trarne un vantaggio fiscale - impone di cogliere la vera natura della prestazione e di assoggettarla ad imposizione per il suo effettivo contenuto; ne consegue che l'attribuzione all'amministratore delegato, da parte di una società per azioni, di somme rilevanti (nella specie, 50 milioni di lire per anno e per tre anni) da destinare a spese pubblicitarie in favore della società e con esonero di rendiconto, ove non sia addotta la prova documentale circa la relativa spendita, configura, secondo il predetto principio, la materiale disponibilità in capo al soggetto d'imposta di un reddito di lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n.917 del 1986, a titolo di "fringe benefit", aggiuntivo rispetto al compenso di amministratore dichiarato dal contribuente. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Bologna, 30 gennaio 2003).

Cass. civ. n. 9111/2002

In tema di imposte sui redditi, in base al dettato dell'art. 6, comma secondo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Pertanto, l'indennità corrisposta (in sede transattiva) dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche (in base a valutazione giudiziale di merito insindacabile da parte della Corte di cassazione) spese dal lavoratore oltre l'orario massimo di lavoro da lui esigibile, non è assoggettabile a tributo. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Liguria, 26 novembre 1997).

Cass. civ. n. 14307/1999

Debbono ritenersi esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 34, primo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 11 luglio 1989, le pensioni privilegiate ordinarie, aventi natura sostitutiva, attribuite ai militari in servizio di leva anche in forma sostitutiva, per fatti invalidanti connessi alla prestazione di tale servizio. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 2 dicembre 1996).

Cass. civ. n. 519/1999

La mancanza della data della decisione del Consiglio Nazionale forense non comporta - in difetto di previsione espressa - la nullità della stessa, stante il principio di tassatività delle nullità, secondo cui l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge. (Nella specie la S.C. ha considerato anche che la data della pronuncia, per gli effetti che ne derivavano, poteva essere ricavata da quella della notifica) (rigetta, Consiglio Nazionale forense Roma, 29 settembre 1998).

Corte cost. n. 403/1998

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, 16, 46, 47 e 48 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), laddove prevedono che l'indennità integrativa speciale concorre alla formazione del reddito ed è quindi assoggettata all'I.R.PE.F., in quanto - posto che sono già state dichiarate non fondate varie questioni di costituzionalità di contenuto sostanzialmente identico a quella attuale; che è stato pure riconosciuto, anche in presenza di un significativo tasso di inflazione, come il fenomeno della svalutazione della moneta non possa rendere illegittimo il prelievo fiscale (alla luce dell'art. 53 Cost.) per il solo fatto di accrescere oggettivamente l'incidenza di un determinato tributo; e che è stato evidenziato come l'indennità integrativa speciale, sorta inizialmente come elemento aggiuntivo e separato con finalità di mantenimento del potere di acquisto delle retribuzioni (e delle pensioni) dei pubblici dipendenti erose dall'inflazione, sia andata progressivamente evolvendosi nel senso di diventare una componente vera e propria della retribuzione stessa - tale mutamento, recepito anche in numerosi recenti provvedimenti legislativi, dimostra che l'esclusione dall'obbligo tributario, comprensibile in origine, risulterebbe oggi del tutto ingiustificata.

Cass. civ. n. 10646/1997

Le pensioni privilegiate ordinarie di riversibilità a favore degli aventi diritto dal dipendente statale deceduto a seguito di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio sono soggette per l'intero ammontare all'I.R.P.E.F., ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (e a partire dal primo gennaio 1988 ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), non essendo applicabile a dette pensioni l'esenzione dall'imposta sul reddito prevista dall'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 per le pensioni di guerra, le quali consistono in un ammontare determinato normalmente solo in funzione dell'entità del danno. Tale mancata previsione d'esenzione è da ritenersi conforme ai principi costituzionali, giacché le pensioni privilegiate ordinarie di riversibilità, costituendo proiezione di un precedente trattamento economico goduto, ne condividono la natura reddituale. (rigetta, App. Genova, 17 luglio 1995).

Cass. civ. n. 6613/1994

Le pensioni privilegiate ordinarie a seguito di infermità o lesioni per fatto di servizio sono soggette, per l'intero ammontare, all'I.R.P.E.F., ai sensi dello art. 46, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (e a partire dal primo gennaio 1988 ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), atteso che esse hanno natura reddituale e non esclusivamente risarcitoria come le pensioni di guerra e non possono, quindi, essere a queste assimilate ai fini dell'esenzione dall'imposta sul reddito prevista dall'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, restando, altresì, irrilevante a tal fine - avendo soltanto una funzione classificatoria per categorie dei redditi, che vengono poi individuati analiticamente da altre norme - la disposizione dell'art. 6, secondo comma, del D.P.R. n. 917 del 1986, che include nella stessa categoria dei redditi sostituiti o perduti i proventi conseguiti in loro sostituzione "esclusi quelli dipendenti da invalidità o da morte". (rigetta, Comm. Trib. Centrale, 13 marzo 1991).

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M. L. B. chiede
mercoledì 25/02/2026
“Buongiorno, mia figlia (doppia cittadinanza US, IT) residente in Italia ha rievuto in eredita' dal padre (doppia cittadinanza US, IT) residente negli USA un IRA.
Non intende liquidare l'IRA. Vorrebbe prendere una distribution annuale per i prossimi 10 anni, limite entro il quale deve liquidare il fondo negli USA.
Vorrei sapere come sono tassate le distributions.
Grazie,

Consulenza legale i 26/02/2026
Le “distributions” di un IRA (Individual Retirement Account) sono, in termini semplici, le somme che vengono prelevate dal fondo pensionistico statunitense e corrisposte al beneficiario. Nel caso di specie, trattandosi di un’IRA ereditata (“inherited IRA”), la figlia non è titolare originaria del piano, ma ne è beneficiaria per successione mortis causa. Le somme che verranno annualmente percepite nei prossimi dieci anni costituiscono, quindi, erogazioni periodiche di capitale e rendimenti maturati all’interno del piano pensionistico americano.


Dal punto di vista statunitense, le distributions di un’IRA tradizionale sono generalmente imponibili come reddito ordinario (“ordinary income”) in capo al beneficiario, nella misura in cui l’IRA sia stata alimentata con contributi dedotti fiscalmente. Non si tratta, quindi, di plusvalenze finanziarie, ma di reddito assimilato a pensione o a reddito ordinario derivante da un piano previdenziale. Nel caso di inherited IRA, la normativa federale USA (a seguito del SECURE Act) impone, per i beneficiari non coniugi, lo svuotamento del conto entro dieci anni dal decesso del titolare originario, consentendo tuttavia una distribuzione flessibile nel periodo.


Sotto il profilo italiano – che è quello di maggiore interesse per una beneficiaria fiscalmente residente in Italia – occorre partire dal principio generale di tassazione mondiale sancito dall’art. 3 del TUIR: il soggetto residente è tassato in Italia su tutti i redditi ovunque prodotti. Le distributions percepite dall’IRA estero costituiscono, secondo l’interpretazione più prudente e coerente con l’impianto del TUIR, redditi assimilabili a pensione estera o, comunque, redditi derivanti da forme di previdenza complementare estera.


In assenza di una disciplina specifica nel TUIR per gli IRA statunitensi, l’inquadramento più solido è quello che riconduce tali somme nell’alveo dell’art. 49 TUIR (redditi di lavoro dipendente) o dell’art. 50, comma 1, lett. h-bis), a seconda della struttura del piano, trattandosi di prestazioni derivanti da un rapporto previdenziale. In sostanza, le distributions vengono tassate in Italia come reddito ordinario IRPEF, concorrendo alla formazione del reddito complessivo e subendo l’imposizione progressiva per scaglioni.


Non si applica, quindi, l’imposta sostitutiva del 26% tipica dei redditi di natura finanziaria (interessi, dividendi, capital gain), perché la prestazione non è qualificabile come reddito di capitale o reddito diverso di natura finanziaria, bensì come erogazione previdenziale. L’intero importo distribuito nell’anno (salvo eventuali quote che possano documentalmente qualificarsi come restituzione di contributi già tassati, ipotesi però rara negli IRA tradizionali) concorre alla base imponibile IRPEF.


Occorre, poi, coordinare la disciplina interna con la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti. In linea generale, le pensioni private sono imponibili nello Stato di residenza del percettore. Tuttavia, gli Stati Uniti possono applicare una ritenuta alla fonte sulle distributions. In tal caso, l’imposta pagata negli USA potrà essere scomputata in Italia tramite il credito d’imposta per imposte estere di cui all’art. 165 TUIR, nei limiti dell’imposta italiana proporzionalmente riferibile a quel reddito. In concreto, quindi, la beneficiaria dichiarerà in Italia l’intera distribution nel quadro RL (o nel quadro appropriato a seconda dell’inquadramento definitivo), liquiderà l’IRPEF dovuta e detrarrà, nei limiti consentiti, quanto già versato al fisco statunitense.


Un ulteriore profilo da non trascurare riguarda il monitoraggio fiscale: finché l’IRA resta aperta e intestata alla beneficiaria (anche se come inherited IRA), sussiste in linea generale l’obbligo di indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, trattandosi di attività finanziaria estera, con possibile applicazione dell’IVAFE se ritenuta dovuta in base alla qualificazione dello strumento.
In sintesi, le distributions annuali che la figlia intende percepire nei prossimi dieci anni costituiscono erogazioni di un piano previdenziale estero. Negli Stati Uniti sono tassate come reddito ordinario; in Italia, in quanto residente fiscale, la beneficiaria è soggetta a IRPEF progressiva sull’intero importo percepito nell’anno, con possibilità di scomputare l’eventuale imposta trattenuta negli USA mediante il credito per imposte estere. Non si applica la tassazione del 26% tipica dei redditi finanziari.


Resta comunque opportuno, prima di avviare le distributions, verificare la natura concreta dell’IRA (tradizionale o Roth), la documentazione fiscale statunitense e le eventuali ritenute applicate dal custodian, poiché tali elementi possono incidere in modo significativo sul trattamento fiscale complessivo.