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Articolo 297 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

Dispositivo dell'art. 297 Codice di procedura civile

Se col provvedimento di sospensione (1) non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi (2) dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale (3) o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295 (4).

Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione (5).

L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale (6).

Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice (7).

Note

(1) Di regola, quando il giudice decreta la sospensione necessaria del processo ex art. 295 del c.p.c., deve anche indicare l'udienza in cui il processo dovrà proseguire.
(2) Termine così modificato con l. 18 giugno 2009, n. 69. In precedenza il termine era di sei mesi.
(3) Il riferimento all'art. 3 del codice di procedura penale è obsoleto: si veda l'art. 331 del c.p.c..
(4) Con sentenza del 4 marzo 1970, n. 34, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.
(5) Il termine di dieci giorni previsto per il caso di sospensione facoltativa è solo ordinatorio, pertanto è sufficiente che l'istanza venga proposta prima della scadenza del periodo di sospensione.
(6) L'omessa presentazione dell'istanza entro il termine di cui al primo comma, comporta l'estinzione del processo.
Una volta proposta l'istanza, se nessuna delle parti compare all'udienza fissata dal giudice istruttore, la causa dovrà essere cancellata dal ruolo ai sensi del secondo comma dell'art. 307 del c.p.c..
(7) La notifica del ricorso deve essere effettuata al procuratore costituito (art. 170 del c.p.c.): se per errore venisse indirizzata alla parte che non stia in giudizio personalmente, in ogni caso, questa sanerebbe la nullità della notifica costituendosi in giudizio.
Nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, la notifica deve essere eseguito a tutte le parti necessarie: diversamente il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.

Brocardi

Inscientia

Spiegazione dell'art. 297 Codice di procedura civile

In caso di sospensione necessaria per sussistenza di una questione pregiudiziale civile o amministrativa, si ritiene che la causa di sospensione cessi con il passaggio in giudicato della sentenza emessa nella causa pregiudiziale, da provarsi a mezzo del certificato di passaggio in giudicato della sentenza di cui all’art. 124 delle disp. att. c.p.c..

Nel caso di pregiudizialità penale, invece, è necessario fare riferimento al dies in cui divengono irrevocabili la sentenza di proscioglimento o di condanna o il decreto di condanna di cui all’art. 648 del c.p.p..

In caso di sospensione concordata, l’ art. 296 del c.p.c. stabilisce che spetta al giudice, nel disporla, fissare l'udienza in cui il processo proseguirà.
In difetto, sarà onere delle parti proporre istanza di riassunzione, entro il termine, non perentorio, di 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione fissato per la proposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza.

Il giudizio può essere riassunto solo ed esclusivamente su istanza di parte, e non ex officio.

Il termine per la riassunzione, con l'entrata in vigore della novella del 2009, pur rimanendo di carattere perentorio, è stato ridotto da sei a tre mesi.
Tale termine si differenzia da quello previsto in tema di sospensione facoltativa o per accordo delle parti, in cui è meramente ordinatorio.

Va precisato che la fissazione dell'udienza può operare solo con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 296, e non nelle altre ipotesi di cui all'art. 295, poiché in quest'ultimo caso non è possibile sapere quando si verificherà l'evento cui è legata la fine della vicenda sospensiva.

L'istanza di riassunzione si propone all'organo, Presidente del Tribunale ovvero giudice istruttore, a seconda che, rispettivamente, il processo fosse pendente dinanzi al collegio ovvero in tribunale.
Essa deve avere la forma del ricorso, nelle ipotesi di cui agli artt. 295 e 296 c.p.c., mentre, in tutti gli altri casi di sospensione, troverà applicazione la disposizione di cui all'art. 125 delle disp. att. c.p.c., che espressamente contempla, alternativamente alla forma del ricorso, quella della comparsa.
Quanto al contenuto, dovrà essere data indicazione della cessazione della causa di sospensione.

Il processo continua nell'udienza fissata, con il provvedimento di sospensione, dall'autorità giudiziaria, ovvero, in difetto, su iniziativa delle parti, che devono procedere alla riassunzione chiedendo al giudice la fissazione dell'udienza di prosecuzione.

Legittimati a riassumere il processo sono solo coloro i quali rivestono la qualità di parte, a prescindere dalla loro posizione di attore o convenuto; per la riassunzione del processo non è necessaria una nuova procura ad litem, posto che si tratta dell'esercizio di un potere già compreso fra quelli che spettano al difensore sulla base del mandato.
Parallelamente, la legittimazione passiva compete a coloro che nella precedente fase del giudizio erano parti.

La notificazione del ricorso segue le regole di cui all'art. 125 delle disp. att. c.p.c., e, pertanto, viene notificato al procuratore, qualora la parte si sia costituita tramite quest'ultimo, e, direttamente alla parte che si sia costituita personalmente.
È controverso se la notifica sia necessaria nei confronti del contumace, e ciò perché l'istanza di riassunzione non rientra tra gli atti che devono essere notificati a quest'ultimo ex art. 292 del c.p.c..

Il termine è perentorio e, conseguentemente, non derogabile neppure giudizialmente.
La notificazione potrà avere luogo anche successivamente allo spirare dei tre mesi, purché il deposito sia avvenuto nei termini.
Per quanto concerne le conseguenze derivanti da una notificazione effettuata fuori dal termine (meramente ordinatorio) fissato dal giudice a tale scopo, prevale la tesi secondo cui, se la notificazione è stata effettuata fuori termine, allora il giudice dovrà fissare una nuova udienza e ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto; diversamente, se la notificazione non è stata eseguita, la riassunzione sarà inefficace e si avrà l'estinzione del processo.

Il decreto di fissazione dell'udienza si ritiene che non sia impugnabile con ricorso in cassazione ex art. 111 Cost., non avendo un contenuto di natura decisoria.

In difetto di tempestiva riassunzione del processo, quest'ultimo si estingue ai sensi degli artt. 305, 297, 307, purché, al momento della pronuncia di interruzione o sospensione siano effettivamente sussistenti i relativi presupposti.

La parte che eccepisce l'estinzione ha l'onere di provare la tardiva riassunzione.

Massime relative all'art. 297 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 5955/2016

La riassunzione di un processo sospeso, nella specie a seguito del terremoto che ha colpito la città de L'Aquila il 6 aprile 2009, è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 297, comma 1, c.p.c, sicché la mancata successiva notifica del detto ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non determina l'estinzione del giudizio, dovendo invece il giudice fissare un nuovo termine per la notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.

Cass. civ. n. 27958/2013

È ammissibile il regolamento necessario di competenza nei confronti del provvedimento che abbia respinto l'istanza di riassunzione del processo sospeso, proposta ai sensi dell'art. 297 cod. proc. civ., in quanto l'art. 42 cod. proc. civ., pur essendo norma speciale, è suscettibile d'interpretazione estensiva a tale ipotesi, parimenti connotata dal vincolo di necessità della tempestiva riassunzione al fine di reagire contro un'abnorme quiescenza (al limite, "sine die") del processo, non più giustificata dall'esigenza di un accertamento pregiudiziale e che si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 7580/2013

Ai fini della tempestiva prosecuzione del processo, sospeso per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice, il termine per la riassunzione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale - che integra un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo costituzionale - e non dalla notificazione operata dalla parte interessata alle controparti a fini sollecitatori, dovendosi ritenere, da un lato, che la sospensione così effettuata vada ricondotta all'art. 296 c.p.c., con necessità di provvedere agli adempimenti per la prosecuzione del processo nei modi e termini previsti dall'art. 297 c.p.c., e, dall'altro, che un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti non sia compatibile con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost., in quanto suscettibile di provocare una quiescenza "sine die" del processo.

Cass. civ. n. 12790/2012

Nel caso di sospensione del processo per pregiudizialità, la parte del processo pregiudicato, quando non sia parte anche di quello pregiudicante, non ha alcun onere di attivarsi per accertarsi se quest'ultimo si sia concluso. Pertanto, incombe su chi intende eccepire la tardiva riassunzione del processo, per inutile decorso del termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante (oggi ridotto a tre mesi dall'art. 46, comma 12, della legge 18 giugno 2009 n. 69), l'onere di provare che la parte, la quale ha proceduto alla riassunzione, avesse avuto in qualunque modo notizia del passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante più di sei mesi prima del deposito dell'istanza di prosecuzione.

Cass. civ. n. 2616/2006

Anche nel vigore della nuova disciplina della Gazzetta Ufficiale, che prevede la pubblicazione, in essa, del testo integrale di tutti i provvedimenti della Corte costituzionale, la pubblicità legale, così migliorativamente attuata, resta comunque diretta a rendere conoscibili alla generalità le decisioni della Corte e non è sufficiente ad assicurare anche la conoscenza legale della sentenza da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio, per cui solo la comunicazione di detta sentenza, da parte della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, determinando la conoscenza concreta della pronunzia medesima, costituisce il dies a quo del termine semestrale di riassunzione del processo, sospeso per trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Cass. civ. n. 21903/2004

In tema di disciplina della nuova udienza a seguito della sospensione del processo, dall'art. 297 c.p.c., il quale prescrive che l'istanza di fissazione si propone con ricorso, senza richiedere che la stesso abbia il contenuto dell'atto introduttivo, che deve essere semplicemente richiamato, si ricava che dalla formulazione dell'atto in questione non è possibile desumere l'abbandono di domande in precedenza proposte. Tuttavia, l'abbandono di singole domande può sempre desumersi secondo i principi generali, ove vengano formulate conclusioni specifiche nelle quali non si faccia riferimento a domande originariamente proposte.

Cass. civ. n. 2442/2004

Qualora il procedimento sia stato sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di questione pregiudiziale da parte di altro giudice, il provvedimento, che, sull'istanza di riassunzione presentata dopo la sopravvenienza della pronuncia di detto altro giudice, rimetta le parti direttamente al collegio per la discussione, senza autorizzare la produzione di tale pronuncia e la formulazione di nuove conclusioni, comporta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, con la conseguente invalidità della sentenza che venga resa senza aver preventivamente consentito la suddetta attività istruttoria.

Cass. civ. n. 8388/2003

Qualora un giudizio sia stato sospeso, in attesa della definizione di altra controversia, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il giudizio deve essere riassunto, in base alla previsione dell'art. 297 dello stesso codice, entro il termine perentorio di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudicante. Pertanto, qualora detto passaggio in giudicato sia conseguenza di una pronuncia della Corte di cassazione, il termine decorre dalla data in cui le parti hanno conoscenza di tale pronuncia, senza che il termine stesso sia sospeso dalla pendenza del termine per proporre, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., ricorso per revocazione avverso la sentenza della Cassazione o dalla proposizione del ricorso medesimo.

Cass. civ. n. 10780/2002

In tema di sospensione e riassunzione del processo, deve ritenersi che il procedimento di ricusazione, determinando un incidente di sospensione impropria e non traslativa, consente alla parte la riassunzione con ricorso e non con citazione, atteso che, in linea generale, la riassunzione del processo sospeso è validamente introdotta con ricorso, ex art. 297 c.p.c., tutte le volte in cui la prosecuzione del giudizio non debba avvenire in altra sede, restando, per converso, disciplinate dal disposto dell'art. 125 att. c.p.c. tutte le ipotesi di riassunzione non dipendenti da sospensione (da introdurre, pertanto, con atto di citazione), e dal disposto dell'art. 50 c.p.c. le riassunzioni conseguenti ai procedimenti per regolamento di competenza e di giurisdizione (che postulano, invece, la riassunzione con comparsa).

Cass. civ. n. 6601/2000

Allorché la comunicazione di un provvedimento giurisdizionale serva, oltre che a far conoscere quanto accaduto nel corso del processo, anche a individuare il momento iniziale per la decorrenza di un termine perentorio, contrariamente a quanto avviene negli altri casi in cui la funzione della comunicazione è limitata unicamente a finalità partecipative, il sistema della sola conoscenza di fatto del provvedimento non comunicato non può avere efficacia sanante della nullità dell'atto. Pertanto, nel caso di ordinanza relativa alla sospensione del processo, è necessario che la stessa sia comunicata ai sensi dell'art. 136 e seguenti c.p.c., ovvero in forme equipollenti che non possono in ogni caso prescindere, stante l'esigenza della certezza processuale, da un'attività del cancelliere, organo deputato infungibilmente a tale incombenza, cosicché - in caso di omessa comunicazione nella forma legale suddetta - alla sospensione del processo non può conseguire l'estinzione per inosservanza del termine di riassunzione di cui all'art. 297 c.p.c.

Cass. civ. n. 4394/1996

Nessuna disposizione di legge prevede la nullità dell'atto di riassunzione di un giudizio sospeso, con ordinanza collegiale, per il solo fatto che esso sia diretto all'istruttore anziché al collegio, trattandosi di una mera violazione di norma riguardante la ripartizione interna di funzioni tra organi appartenenti allo stesso ufficio giudiziario ed alla quale consegue soltanto la necessità di rimessione della causa al collegio da parte dell'istruttore.

Cass. civ. n. 11556/1995

Nell'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio in relazione alla pendenza di controversia prevista dall'art. 295 c.p.c. dinanzi allo stesso o ad altro giudice, qualora la suddetta controversia sia venuta ad estinguersi, la riassunzione del giudizio sospeso, in mancanza di contestuale fissazione dell'udienza di prosecuzione, deve avvenire ex art. 297 c.p.c. nel termine perentorio di sei mesi decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'estinzione, ovvero, se questa sia dichiarata con ordinanza, dal momento in cui la stessa non è più soggetta al reclamo ex artt. 308 e 178 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio sospeso può a sua volta estinguersi solo se non sia stato riassunto nel predetto termine e che fino alla scadenza di questo non corre, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c. la prescrizione del diritto fatto valere nel giudizio stesso.

Cass. civ. n. 536/1993

Ai fini della riattivazione del giudizio di cassazione sospeso in pendenza di quello di revocazione avverso la medesima sentenza, non è necessaria l'istanza di riassunzione di cui all'art. 297 c.p.c., in quanto il giudizio di cassazione è dominato dall'impulso di ufficio il cui concreto esercizio può essere sollecitato dalla parte interessata anche con una mera segnalazione informale della cessazione della causa di sospensione, non collegata all'osservanza dei termini stabiliti dalla legge per il diverso caso della riassunzione del processo sospeso.

Cass. civ. n. 12735/1992

La sospensione del procedimento, disposta per la pendenza di questione di legittimità costituzionale della norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, è di natura facoltativa, di modo che la riassunzione del procedimento stesso, dopo la definizione di detta questione da parte della Corte costituzionale, non è soggetta a termine perentorio, in carenza di una specifica previsione, analoga a quella dettata dall'art. 297, primo comma, c.p.c. con esclusivo riferimento alla sospensione necessaria.

Cass. civ. n. 153/1990

La riassunzione della causa, una volta cessata la causa di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., va fatta a norma delle disposizioni dell'art. 170 dello stesso codice e dell'art. 125 delle relative norme di attuazione, e cioè mediante notifica dell'atto riassuntivo al procuratore costituito e non già alla parte direttamente e personalmente. Ne consegue che la notifica diretta e personale di tali atti alla parte invece che al procuratore dà luogo ad un difetto che, investendo la regolarità del contraddittorio, importa la nullità di tutto il giudizio svoltosi nella fase di riassunzione e della sentenza emessa a conclusione di esso, esclusa soltanto l'ipotesi che la parte destinataria della notifica si sia costituita in detta fase, nel qual caso il vizio è sanato ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c.

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Consulenze legali
relative all'articolo 297 Codice di procedura civile

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Guglielmo chiede
giovedì 23/04/2015 - Veneto
“Sono stato convenuto in giudizio con altro erede da parte di un mio indiretto parente, che riteneva di aver usucapito. Esso non partecipava al processo (perché a breve decedeva e dalle cartelle mediche sembra non in grado di intendere e volere per iniziare una causa). Conveniva in giudizio, quale terzo interessato Caio, che dichiarava di aver comprato l’immobile dal mio parente e poi di essere legatario dell’immobile di cui sopra.
All’interno dell’immobile vi era la signora Tizia con altri suoi parenti, il cui marito deceduto dopo il termine del comodato, aveva posto in essere con succitato mio parente un comodato della durata di 5 anni.
Anche Tizia procedeva nel portarci in giudizio per usucapione dell’immobile.
Il legale del tempo non provvedeva a chiamare in causa gli altri occupanti dell’immobile, oltre a depositare i documenti fuori ti tempi previsti di cui l’art. 166 e 183 6° comma CPC. Lo stesso legale chiedeva la sospensione della causa di Tizia, in quanto era in corso in Appello altra causa per usucapione dello stesso immobile da parte di CAIO.
Il giudice a verbale dichiarava “Dichiara la sospensione del processo fino all’esito della causa pendente innanzi alla Corte di Appello di ...”.
Con sentenza del novembre 2007, la corte di Appello ribadiva il nostro diritto di proprietà e Caio perdeva la causa.
Ma il processo contro Tizia non veniva riassunto, in quanto Caio ci conveniva in giudizio presso la corte di Cassazione. Con sentenza di Cassazione del gennaio 2015, depositata nel dicembre 2014, veniva convalidato il nostro diritto di proprietà sull’immobile.
Allo stato nessuna delle parti ha RIASSUNTO la causa presso il Tribunale con Tizia.
Tizia è residente nell’immobile dal novembre 1985, ma suo marito aveva stipulato un comodato, non registrato, con il mio parente che andava dal 25/05/1985 al 25/05/1990, per cui la decorrenza ventennale dell’usucapione è dal 26/05/1990 e il ventennio si concretizzava il 26/05/2010, mentre siamo stati convenuti in giudizio da Tizia nel 2006 ( penso sia corretto – è corretto il ragionamento ? )

1 domanda - la mancata riunione della causa, contro Tizia, da quale data fa ripartire i termini per l’usucapione ?
Dalla data della sentenza di Appello contro Caio nel 2008 o dalla data della definitiva sentenza di cassazione contro Caio del 2015?

2 domanda - Le altre persone, che occupano l’immobile assieme a Tizia, risultano residente dal 1997 (1997 + 20 di usucapione = 2017) e altra dal 1999 (1999 + 20 di usucapione 2019)
Il mio parente coerede, che ha affrontato unitamente a me la causa per difendere i nostri diritti sull’immobile, ritiene corretto procedere di intimare agli occupanti l’immobile intimare lo sgombero dell’immobile, comunicando le sentenze di 1° 2 ° e 3° grado in cui ci viene riconosciuto il diritto di proprietà nei confronti di Caio. Dichiara di avere avuto un consulto.
Sono perplesso, dovrebbe bastare la sentenza di 3° grado (meno materiale si fornisce al rivale meglio è, potrebbero trovare elementi in loro favore)

E' sufficiente notificare la sentenza di 3° grado? o vi sono obblighi diversi ?
Sono perplesso, in quanto, a quanto mi è dato di capire, il processo interrotto va ripreso dalla data di conoscenza della sua interruzione, da parte della controparte, così mi sembra di capire dalla sentenza “Cass. n. 8388/2003 - Qualora un giudizio sia stato sospeso, in attesa della definizione di altra controversia, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il giudizio deve essere riassunto, in base alla previsione dell'art. 297 dello stesso codice, entro il termine perentorio di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudicante. Pertanto, qualora detto passaggio in giudicato sia conseguenza di una pronuncia della Corte di cassazione, il termine decorre dalla data in cui le parti hanno conoscenza di tale pronuncia, senza che il termine stesso sia sospeso dalla pendenza del termine per proporre, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., ricorso per revocazione avverso la sentenza della Cassazione o dalla proposizione del ricorso medesimo”
Mentre la sentenza “Cass. n. 11556/1995 Nell'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio in relazione alla pendenza di controversia prevista dall'art. 295 c.p.c. dinanzi allo stesso o ad altro giudice, qualora la suddetta controversia sia venuta ad estinguersi, la riassunzione del giudizio sospeso, in mancanza di contestuale fissazione dell'udienza di prosecuzione, deve avvenire ex art. 297 c.p.c. nel termine perentorio di sei mesi decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'estinzione, ovvero, se questa sia dichiarata con ordinanza, dal momento in cui la stessa non è più soggetta al reclamo ex artt. 308 e 178 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio sospeso può a sua volta estinguersi solo se non sia stato riassunto nel predetto termine e che fino alla scadenza di questo non corre, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c. la prescrizione del diritto fatto valere nel giudizio stesso.”

3 domanda – Spero di ave mal interpretato e/o che vi siano sentenze più recenti di diverso avviso, vorreste chiarirmi?
Al mio parente, che si è difeso unitamente a me, ho evidenziato che se fossi Tizia chiederei la riassunzione della causa, ma oggettivamente se non vengono coinvolti gli altri occupanti l’immobile questi potrebbero usucapire o vantare l’usucapione espandendo il processo per molti altri anni e forse aprendone uno nuovo.

4 domanda – avete del consigli in merito su come proceder correttamente, sarebbero graditi ? ritenete corretta la tesi del mio parente di procedere con l’ordinanza di sgombero ?

5 domanda - io e il mio parente abbiamo un diritto comune sull’immobile e questi sembra intenzionato a procedere comunque nell’attività giudiziaria a difesa dei suoi diritti. Io sono incerto se affiancarlo o meno in considerazione di questioni caratteriali , personali diverse e alcuni fatti, tra cui i tempi e le mie prospettive di vita e altro. Può procedere il mio parente senza che io mi costituisca in giudizio, anche senza la mia autorizzazione ? Quali problemi potrebbero sorgere sorgerebbero ?
Considerando che comunque io ho investito già ingenti risorse economiche e quindi se questi procede non lo autorizzerò ad avere diritti sulla mia quota di proprietà, mentre lo posso autorizzare a difendere i miei diritti, unitamente ai suoi, con la conseguenza di una vendita futura dell’immobile. Sarebbe gradito qualche consiglio. Allo stato il parente sta cercando un avvocato.
Distinti saluti”
Consulenza legale i 27/04/2015
Il quesito, brevemente descritto, vede due cause per usucapione, una intrapresa da Caio, l'altra da Tizia: la prima ha preceduto la seconda, quindi quest'ultima è stata sospesa fino a completa definizione del giudizio iniziato da Caio.
La fine del giudizio è intervenuta solo recentemente con sentenza della Corte di cassazione del gennaio 2015, decisione che rigettava le ragioni di Caio.

Innanzitutto, alcuni chiarimenti su come e quando deve avvenire la riassunzione del giudizio da parte di Tizia.
Poiché la causa è pendente dal 2006, non si applica il dimezzamento del termine previsto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, e il termine per la riassunzione sarà ancora quello di sei mesi previsto dalla vecchia formulazione dell'art. 297 del c.p.c..
Il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio ritenuto pregiudizievole rispetto a quello sospeso: nel nostro caso, dal passaggio in giudicato della sentenza della Cassazione, che va individuato di regola nel momento della pubblicazione della sentenza che respinge il ricorso.
La riassunzione si esegue depositando ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del Tribunale, che fisserà un'udienza ed ordinerà la notifica della riassunzione alla controparte.

Tizia ha, quindi, ancora un paio di mesi per chiedere la riassunzione del processo.

1)
La ricostruzione dei tempi di usucapione per il caso di Tizia sembra poter reggere in astratto, in quanto l'esistenza del contratto di comodato suggerisce che il proprietario dell'immobile si è comportato come dominus, con riconoscimento di tale posizione da parte del comodatario, impedendo l'acquisto del bene a titolo originario da parte di quest'ultimo. Quindi, se la causa è stata iniziata da Tizia nel 2006, probabilmente non si era verificato il presupposto temporale che perfeziona l'acquisto.
Ciò porterà - sempre che tali assunti siano riscontrati dal giudice - a un rigetto nel merito della domanda.

Ciò non ha nulla a che vedere con l'emissione delle sentenze nel giudizio contro Caio. Tizia può vincere la sua causa solo se l'usucapione si è perfezionata prima dell'inizio del processo (prima del 2006). L'interruzione del termine di maturazione dell'usucapione comporta che il termine stesso potrà decorrere nuovamente solo da zero (in altre parole, servirebbero altri vent'anni).

2-3-4)
Quanto alle persone diverse da Tizia e ancora residenti nell'immobile oggetto di causa, è certamente consigliabile compiere un atto che possa interrompere l'usucapione.

Quindi, non sarà sufficiente una diffida o una richiesta stragiudiziale di sgombero dell'immobile, ma si dovrà procedere con domanda giudiziale, che può essere una classica domanda di rivendicazione (che mira ad ottenere la restituzione dell'immobile, art. 948 del c.c.), così come una domanda possessoria proposta nella qualità di titolare di un diritto contrapposto ed incompatibile con la situazione possessoria dell'usucapente (v. Cass. civ., sez. II, 19 giugno 2003, n. 9845; Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1992 n. 5801).

Di conseguenza, sarebbe inutile ai fini dell'interruzione dell'usucapione limitarsi ad inviare agli altri residenti nell'immobile la sentenza ottenuta in Cassazione, o anche tutte e tre le sentenze, le quali stabiliscono solo che Caio non è proprietario, ma non hanno alcuna efficacia nei loro confronti.

In alternativa, si deve ottenere da detti soggetti un riconoscimento formale del diritto dei proprietari dell'immobile, tale da manifestare la volontà di attribuire il diritto reale a chi ne è davvero titolare. Ad esempio, si può formalizzare un contratto di locazione, ove è sempre scritto chi è il proprietario dell'immobile, che viene quindi riconosciuto dall'inquilino che sottoscrive.

5)
Quanto all'ultima domanda, va innanzitutto escluso che il comproprietario possa estendere il suo diritto all'intero bene, in assenza dei presupposti di una usucapione o in base a un diverso titolo (acquisto, donazione, etc.).
Ciò non impedisce, tuttavia, che il singolo comproprietario possa agire a tutela dell'intero bene. Dice la giurisprudenza che “ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una frazione della stessa), è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o di un singolo condomino" (cfr. Cass. civ. n. 11199/2000; nello stesso senso, le sentenze n. 4345/2000, 2106/2000 e 4354/1999). Quindi, il comproprietario può chiedere che l'immobile sia liberato dalle persone che lo occupano illegittimamente, naturalmente presentandosi quale titolare del 50% del diritto di proprietà, e non vantando diritti che non ha.

Si deve distinguere però l'ipotesi della causa in cui i comproprietari siano convenuti in giudizio da chi si afferma proprietario per usucapione: in quel caso la partecipazione di tutti i titolari del diritto di proprietà è necessaria perché la sentenza deve esplicare effetti nei confronti di tutti. Sarà poi una scelta personale di uno dei comproprietari quella di rimanere contumace, rinunciando a difendersi nel giudizio: egli subirà però lo stesso gli effetti della sentenza (se Tizia vincerà, vincerà contro entrambi i proprietari, anche se uno dei due si è disinteressato del processo).

E' consigliabile nel caso di specie i due comproprietari, salvo esistano dissidi interni sulla titolarità del bene, procedano con una difesa condivisa nel giudizio contro Tizia e anche contro le altre persone che occupano senza titolo l'immobile. Un disinteresse in questa fase potrebbe comportare ad eventuali problemi nel futuro, soprattutto quando il bene cadrà in successione.