In caso di
sospensione necessaria per sussistenza di una
questione pregiudiziale civile o amministrativa, si ritiene che la causa di sospensione cessi con il
passaggio in giudicato della sentenza emessa nella causa pregiudiziale, da provarsi a mezzo del certificato di passaggio in giudicato della sentenza di cui all’
art. 124 delle disp. att. c.p.c..
Nel caso di pregiudizialità penale, invece, è necessario fare riferimento al
dies in cui divengono irrevocabili la sentenza di proscioglimento o di condanna o il decreto di condanna di cui all’
art. 648 del c.p.p..
In caso di sospensione concordata, l’
art. 296 del c.p.c. stabilisce che spetta al giudice, nel disporla, fissare l'udienza in cui il processo proseguirà.
In difetto, sarà onere delle parti proporre istanza di
riassunzione, entro il termine, non perentorio, di 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione fissato per la proposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza.
Il giudizio può essere riassunto solo ed esclusivamente su istanza di parte, e non
ex officio.
Il termine per la riassunzione, con l'entrata in vigore della novella del 2009, pur rimanendo di carattere
perentorio, è stato ridotto da sei a tre mesi.
Tale termine si differenzia da quello previsto in tema di sospensione facoltativa o per accordo delle parti, in cui è meramente
ordinatorio.
Va precisato che la fissazione dell'udienza può operare solo con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 296, e non nelle altre ipotesi di cui all'art. 295, poiché in quest'ultimo caso non è possibile sapere quando si verificherà l'evento cui è legata la fine della vicenda sospensiva.
L'istanza di riassunzione si propone all'organo, Presidente del Tribunale ovvero giudice istruttore, a seconda che, rispettivamente, il processo fosse pendente dinanzi al collegio ovvero in tribunale.
Essa deve avere la forma del
ricorso, nelle ipotesi di cui agli artt. 295 e 296 c.p.c., mentre, in tutti gli altri casi di sospensione, troverà applicazione la disposizione di cui all'
art. 125 delle disp. att. c.p.c., che espressamente contempla, alternativamente alla forma del ricorso, quella della
comparsa.
Quanto al contenuto, dovrà essere data indicazione della cessazione della causa di sospensione.
Il processo continua nell'udienza fissata, con il provvedimento di sospensione, dall'autorità giudiziaria, ovvero, in difetto, su iniziativa delle parti, che devono procedere alla riassunzione chiedendo al giudice la fissazione dell'udienza di prosecuzione.
Legittimati a riassumere il processo sono solo coloro i quali rivestono la qualità di parte, a prescindere dalla loro posizione di
attore o
convenuto; per la riassunzione del processo non è necessaria una nuova
procura ad litem, posto che si tratta dell'esercizio di un potere già compreso fra quelli che spettano al difensore sulla base del mandato.
Parallelamente, la legittimazione passiva compete a coloro che nella precedente fase del giudizio erano parti.
La
notificazione del ricorso segue le regole di cui all'
art. 125 delle disp. att. c.p.c., e, pertanto, viene notificato al
procuratore, qualora la parte si sia costituita tramite quest'ultimo, e, direttamente alla parte che si sia costituita personalmente.
È controverso se la notifica sia necessaria nei confronti del contumace, e ciò perché l'istanza di riassunzione non rientra tra gli atti che devono essere notificati a quest'ultimo ex
art. 292 del c.p.c..
Il termine è perentorio e, conseguentemente, non derogabile neppure giudizialmente.
La notificazione potrà avere luogo anche successivamente allo spirare dei tre mesi, purché il deposito sia avvenuto nei termini.
Per quanto concerne le conseguenze derivanti da una notificazione effettuata fuori dal termine (meramente ordinatorio) fissato dal giudice a tale scopo, prevale la tesi secondo cui, se la notificazione è stata effettuata fuori termine, allora il giudice dovrà fissare una nuova udienza e ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto; diversamente, se la notificazione non è stata eseguita, la riassunzione sarà inefficace e si avrà l'estinzione del processo.
Il decreto di fissazione dell'udienza si ritiene che non sia impugnabile con ricorso in cassazione ex
art. 111 Cost., non avendo un contenuto di natura decisoria.
In difetto di tempestiva riassunzione del processo, quest'ultimo si estingue ai sensi degli artt. 305, 297, 307, purché, al momento della pronuncia di interruzione o sospensione siano effettivamente sussistenti i relativi presupposti.
La parte che eccepisce l'estinzione ha l'onere di provare la tardiva riassunzione.