Il procedimento delineato dagli articoli dal
737 al
art. 742 bis del c.p.c. c.p.c. ha natura di attività di tipo amministrativo, sia dal punto di vista strutturale (non è idoneo al giudicato), sia sotto il profilo funzionale (non tende ad attuare diritti, ma situazioni giuridiche meno definite, riconducibili alla figura degli interessi legittimi o di quelli semplici).
Generalmente, tale attività viene definita come “amministrazione del diritto privato affidata ad organi giurisdizionali”.
Nei casi di urgenza i provvedimenti del
giudice tutelare possono essere sollecitati oralmente, dispensando, quindi, gli interessati dall'
onere di farne formale richiesta mediante ricorso (così
art. 43 delle disp. att. c.c. comma 2.
Per quanto concerne la
forma del ricorso, esso dovrà contenere le indicazioni dettate dall’
art. 125 del c.p.c., ovvero la sintetica esposizione delle ragioni della
domanda.
È dubbio se sussista o meno l'onere del patrocinio, ma la giurisprudenza propende in generale per la tesi negativa (il ricorso può essere sottoscritto anche da un notaio).
Giudice competente è il tribunale in composizione monocratica, mentre manca un criterio unitario di individuazione in ordine alla
competenza per materia e per territorio.
Generalmente è la stessa legge che, nel prevedere l'adozione del rito camerale, indica specificamente il giudice naturale, con attribuzioni inderogabili; tuttavia, in difetto di alcuna indicazione, si applicheranno gli artt.
38 e
45 disp. att. c.c., nella parte in cui stabiliscono una competenza generale del tribunale ordinario.
Si tratta di competenza inderogabile, ai sensi degli artt.
6 e
28 c.p.c.
Con riferimento gli atti istruttori, si ritiene che l'acquisizione
ex officio di mezzi istruttori non presenti profili di incompatibilità con il rito camerale, non potendo, comunque, essere mai disposta per esonerare una delle parti dall'onere probatorio che grava su di essa.
I soggetti legittimati al ricorso variano in relazione ai singoli procedimenti e sono, generalmente, indicati dalla legge.
Tre sono i sistemi adottati dall’ordinamento per individuare i soggetti legittimati, individuandosi in alcuni casi chi è legittimato a proporre l'istanza, in altri casi concedendosi il potere di proporre l'istanza a qualunque interessato ed in altri casi ancora concedendosi tale potere al P.M. o al giudice di provvedere di ufficio.
Nei casi in cui la legittimazione attiva è attribuita indifferentemente a tutti gli interessati, devono considerarsi tali tutti coloro che subiranno gli effetti diretti o riflessi del provvedimento.
La legittimazione passiva, invece, spetta a tutti coloro che sono titolari di interessi configgenti con quelli di cui il ricorrente chiede la tutela.
Le questioni relative alla legittimazione nel procedimento di
volontaria giurisdizione sono rilevabili ex officio
Il provvedimento ha la forma del decreto, il quale deve essere motivato, anche implicitamente o
per relationem.