L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione (1) le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà (2) che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione (1) provvede con decreto (3).
Note
(1)
La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si veda l'art. 8 del c.p.c..
(2)
Le difficoltà a cui la norma si riferisce si identificano con quelle di carattere tecnico o pratico, che potrebbero insorgere nel corso della esecuzione. Si escludono quelle prettamente giuridiche che invece darebbero luogo ad un'eventuale opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (615 e 617 c.p.c.).
(3)
Il decreto con cui il giudice risolve le difficoltà tecniche e materiali è privo di contenuto decisorio e ha natura prevalentemente ordinatoria.