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Articolo 415 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Reato commesso da persone ignote

Dispositivo dell'art. 415 Codice di procedura penale

1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero(1).

2-bis. [Il termine di cui al comma 2 dell' 405 decorre dal provvedimento del giudice.](2)

3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice.

[omissis]

__________________

(1) Comma modificato dall'art. 22, co. 1, lett. i) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), che ha abrogato il periodo "Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato".
(2) Comma abrogato dall'art. 98, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La norma ritrova la propria ratio nel fatto che, anche nel caso in cui le investigazioni siano a carico di soggetti ignoti, il pubblico ministero è tenuto a rivolgersi al giudice per le indagini preliminari in diverse occasioni, quale ulteriore garanza di legalità. Il giudice ha la funzione di controllare e vietare all’organo inquirente di continuare a svolgere l’investigazione a carico di soggetti determinati sotto forma di indagine contro soggetti ignoti: questo per tutelare i soggetti indagati, ma non iscritti nominativamente, i quali altrimenti potrebbero essere indagati senza il rispetto dei limiti temporali imposti dalla legge.

Spiegazione dell'art. 415 Codice di procedura penale

L’art. 415 c.p.p. (norma modificata dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150) regola il caso in cui si proceda per un reato commesso da persone ignote.

Ai sensi del comma 1, se l’autore del reato è ignoto, entro sei mesi dalla data di iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 del c.p.p., il pubblico ministero deve presentare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di proroga delle indagini o la richiesta di archiviazione.

Il comma 3 dell’art. 415 c.p.p. stabilisce che, nel caso di reato compiuto da ignoti, si osserva la disciplina prevista per il procedimento contro noti, in quanto applicabile.

In relazione alla richiesta di proroga delle indagini, trova applicazione la disciplina prevista nel caso di indagati noti (art. 406 del c.p.p.), ma con alcune differenze.

In sintesi, come precisato dal comma 4 dell’art. 406 del c.p.p., il g.i.p., se ritiene di concedere la proroga, autorizza la proroga de plano. Al contrario, il g.i.p. fissa la data dell’udienza in camera di consiglio (proprio come nel procedimento contro noti) e, all’esito dell’udienza, può prendere tre diverse decisioni:
  • il g.i.p. autorizza la prosecuzione delle indagini. Ai sensi del comma 2 dell’art. 415 c.p.p., quando accoglie la richiesta di proroga delle indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero;
  • il g.i.p. non autorizza la prosecuzione delle indagini: se l’autore del reato è ignoto, il pubblico ministero dovrà presentare richiesta di archiviazione; se l’autore del fatto è stato individuato, il pubblico ministero dovrà esercitare l’azione penale;
  • il g.i.p. può ordinare l’iscrizione del nominativo dell’indagato nell’apposito registro, quanto ritiene che l’autore del reato sia già stato individuato (art. 335 ter del c.p.p.).

Invece, per la richiesta di archiviazione, il pubblico ministero la richiede per essere rimasto ignoto l’autore del reato sia quando ritiene di non aver reperito alcun elemento di prova idoneo ad identificare il colpevole, sia quando ritiene di aver svolto tutte le necessarie indagini al fine di pervenire a tale identificazione. La procedura si innesta su quella ordinaria di archiviazione ai sensi delle norme precedenti (art. 408 del c.p.p. e ss.).

Pertanto, anche nel caso di ignoti, il pubblico ministero presenta richiesta di archiviazione al g.i.p., con la trasmissione del fascicolo delle indagini preliminari. Inoltre, ci sarà l’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa (quando questa ha chiesto di essere informata o comunque quando si procede per delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di furto in abitazione e furto con strappo ex art. 624 bis del c.p.): questa sarà informata della possibilità di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione nei termini previsti dalla legge (venti o trenta giorni, a seconda delle due ipotesi richiamate).

Se la persona offesa non presenta opposizione ammissibile e se il giudice ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione, il g.i.p. pronuncia de plano decreto motivato di archiviazione ed a restituire gli atti al pubblico ministero. Invece, se il giudice non è d’accordo con la richiesta di archiviazione o se comunque l’offeso presenta opposizione ammissibile, il g.i.p. fissa un’udienza in camera di consiglio e, all’esito di tale udienza, può prendere una di queste decisioni:
  • il g.i.p. accoglie la richiesta di archiviazione. Secondo il comma 2 dell’art. 415 c.p.p., quando accoglie la richiesta, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero;
  • il g.i.p. può disporre con ordinanza ulteriori indagini;
  • il g.i.p. può ordinare l’iscrizione del nominativo dell’indagato nell’apposito registro, quanto ritiene che l’autore del reato sia già stato individuato (art. 335 ter del c.p.p.).

Massime relative all'art. 415 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 205/2017

Non è abnorme - e, pertanto, non è ricorribile per cassazione - il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione in un procedimento contro ignoti, richieda al pubblico ministero l'iscrizione nel registro degli indagati del soggetto autore della condotta delittuosa che sia agevolmente identificabile, trattandosi di atto che costituisce emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale.

Cass. pen. n. 13040/2006

È legittima, da parte del g.i.p. che autorizza la prosecuzione delle indagini nei procedimenti contro ignoti, l'apposizione del termine di sei mesi di cui all'art. 406, comma 2 bis c.p.p., dovendosi applicare a detti procedimenti, per il rinvio operato dall'art. 415, comma 3, c.p.p., la disciplina prevista per la definizione delle indagini nei procedimenti contro soggetti noti.

Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 c.p.p. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione pena.

Non è abnorme, ma legittimo e perciò inoppugnabile, il provvedimento con cui il Gip autorizzi il P.M. alla prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, fissando il termine di mesi sei, in quanto la determinazione del termine per la proroga delle indagini, previsto dall'art. 406, comma secondo bis, c.p.p., è applicabile, in forza della norma di rinvio dell'art. 415, comma terzo, c.p.p., novellato ad opera della legge n. 479 del 1999, anche al provvedimento che autorizza la prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, nelle medesime ipotesi per le quali essa è autorizzabile nei confronti di indagati noti.

Cass. pen. n. 23699/2005

Atteso il richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 415 c.p.p., nella formulazione introdotta dall'art. 16 della legge n. 479/1999, alle altre disposizioni del medesimo titolo, in quanto applicabili, deve ritenersi del tutto legittimo che il giudice per le indagini preliminari, nell'autorizzare la prosecuzione delle indagini in procedimento contro ignoti oltre il termine di sei mesi, indichi il nuovo termine entro il quale le indagini stesse debbono essere completate, in applicazione di quanto disposto in via generale dall'art. 406, comma 2 bis, c.p.p. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 23975/2004

In tema di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato, non è richiesta l'autorizzazione del Gip alla riapertura delle indagini, sia perché tale ipotesi è diversa dagli altri casi di archiviazione previsti dagli artt. 408-411 c.p.p. - volti a garantire la posizione di persona sottoposta alle indagini già individuata - sia perché un'opposta conclusione - concretizzantesi nel divieto di svolgere indagini sul fatto nei confronti di chiunque - si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale e con la stessa struttura del provvedimento previsto dall'art. 414 c.p.p., che esplica i suoi effetti nei confronti di persona già determinata e non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni nei confronti di altri soggetti.

Cass. pen. n. 1295/2003

Alla stregua della nuova formulazione dell'art. 415 c.p.p., introdotta dall'art. 16, comma 1, della legge 16 dicembre 1999 n. 479, e, segnatamente, del comma 3 di detto articolo, il quale prescrive che si osservino, in quanto applicabili, le norme contenute nell'intero titolo nel quale la disposizione normativa in questione è inserita, deve ritenersi che anche nel caso di procedimento a carico di ignoti il pubblico ministero, qualora non presenti al giudice richiesta di archiviazione entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, debba chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione delle indagini e che il giudice per le indagini preliminari possa legittimamente negarla. (Nella specie per l'avvenuto raggiungimento, a seguito di precedenti proroghe, del termine di un anno e sei mesi).

Cass. pen. n. 11303/2001

La disciplina dettata dall'art. 414 c.p.p. per la riapertura delle indagini in caso di precedente archiviazione non può trovare applicazione nel caso in cui l'archiviazione sia stata disposta, ai sensi del successivo art. 415, per essere rimasti ignoti, al momento, gli autori del fatto.

Cass. pen. n. 6504/2000

È abnorme, in quanto posto al di fuori dell'ordinamento processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari - dopo la pronuncia del decreto di archiviazione a norma dell'art. 415 c.p.p. - respinga la richiesta del pubblico ministero di disporre la confisca di cose per le quali detta misura sia obbligatoria. (Fattispecie nella quale il P.M. aveva chiesto la confisca di cartucce di vario calibro, sequestrate nell'ambito di procedimento contro ignoti definito con decreto ex art. 415 c.p.p. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha osservato trattarsi di un caso di confisca obbligatoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma primo, della legge n. 152 del 1975 e 240 c.p., che deve quindi essere sempre ordinata dal giudice).

Cass. pen. n. 9/2000

Qualora sia stata disposta l'archiviazione in ordine a una data notizia di reato, senza il preventivo provvedimento di cui all'art. 414 c.p.p., lo stesso pubblico ministero, da intendersi come medesimo ufficio, non può legittimamente chiedere, e lo stesso giudice delle indagini preliminari, sempre da intendersi come ufficio, non può valutare, accogliendola o rigettandola, la domanda di emissione di un provvedimento di cautela (o altro provvedimento che implichi l'attualità di un procedimento investigativo); sia che tale richiesta sia fondata su una semplice rilettura degli elementi presenti negli atti archiviati, sia che ponga a base atti compiuti dopo l'archiviazione ed in relazione allo stesso fatto e, persino, occasionalmente conosciuti, senza che prima non sia stato chiesto e pronunciato il decreto di riapertura delle indagini preliminari ex art. 414 c.p.p.

Cass. pen. n. 3714/1999

È abnorme, in quanto collocato al di fuori dell'ordinamento processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari richiesto di pronunciare decreto di archiviazione a norma dell'art. 415 c.p.p., esorbitando dal fatto-reato devolutogli con la richiesta di archiviazione, configuri ed attribuisca ad una persona altro fatto-reato, ordinando, all'esito di siffatta operazione, che il suo nome sia iscritto nel registro delle notizie di reato. Ciò in quanto il potere del gip di ordinare l'iscrizione del nome di una persona nell'anzidetto registro, presuppone che a questa persona sia attribuito il medesimo reato per il quale il P.M., reputandone ignoto l'autore, ha chiesto l'archiviazione. (Fattispecie nella quale il Gip, a fronte di una richiesta di archiviazione formulata per una ipotesi di illecita cessione di sostanza stupefacente compiuta da persona ignota in favore di soggetto identificato, aveva configurato a carico di quest'ultimo il reato di acquisto-detenzione di sostanza stupefacente, ordinandone l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.).

Cass. pen. n. 4496/1998

L'autorizzazione alla riapertura delle indagini, prevista dall'art. 414 c.p.p. con esclusivo riferimento all'archiviazione disposta «a norma degli articoli precedenti» (i quali presuppongono l'avvenuta iscrizione della notizia di reato a carico di persona nota), non è richiesta quando l'archiviazione sia stata disposta ai sensi del successivo art. 415 c.p.p., per essere rimasti ignoti gli autori del fatto.

Cass. pen. n. 2978/1992

Alla stregua del principio sulla tassatività e tipicità dei mezzi di impugnazione stabilito dall'art. 568, comma primo, c.p.p. si devono ritenere non impugnabili tutti quei provvedimenti per i quali non è previsto uno specifico gravame: e tale è, appunto, il decreto motivato previsto dall'art. 415, comma secondo, c.p.p. contro il quale tale norma non ha previsto alcun mezzo di gravame. (Fattispecie in cui il giudice, nell'autorizzare la prosecuzione delle indagini contro ignoti, aveva fissato un termine per l'esecuzione delle stesse, nonostante una tale facoltà non sia prevista dall'art. 415 c.p.p.; la Cassazione ha escluso l'impugnabilità del relativo provvedimento sulla scorta del principio di cui in massima ed ha altresì negato che lo stesso potesse essere ritenuto ricorribile per cassazione quale provvedimento abnorme, osservando che la fissazione del termine suddetto non rendeva il provvedimento abnorme ma solo illegittimo).

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