Il procedimento disciplinato dalla norma in esame deve farsi rientrare tra quelli che, in materia successoria, vengono utilizzati per provocare un intervento del
giudice volto a fissare un
termine entro cui un soggetto deve compiere un determinato atto o emettere una dichiarazione di volontà (del medesimo procedimento ci si può avvalere per chiedere al giudice la proroga di un termine stabilito dalla legge).
Poiché non è diretto a risolvere un conflitto su un diritto, ma soltanto a regolarne l'esercizio, a tale procedimento si riconosce natura volontaria.
Quattro sono le ipotesi in cui la norma può trovare applicazione, e precisamente:
1. per chiedere che venga fissato un termine entro cui una persona deve emettere una dichiarazione di volontà (è questo il caso di cui all’
art. 481 del c.c.;
2. per aver fissato un termine entro il quale deve essere compiuto un determinato atto (si può fare l’esempio di cui all’
art. 620 del c.c.);
3. per ottenere la
proroga di un termine previsto dalla legge (ne è un esempio l’ipotesi disciplinata dall’
art. 703 del c.c.;
4. per ottenere la proroga di un termine fissato dal giudice (per esempio quello dell'
art. 500 del c.c.).
In forza del richiamo contenuto all’
art. 81 delle disp. att. c.c., al procedimento in esame è anche possibile fare
ricorso, quando non vi sia giudizio pendente, per ottenere la fissazione dei termini di cui agli artt.
1286 e
1287 c.c. nel caso in cui debba effettuarsi la scelta tra più obbligazioni alternative (competente è il giudice del luogo in cui la
prestazione deve essere eseguita).
Secondo quanto disposto al comma 1, l'istanza per la fissazione (o la proroga) del termine si propone con ricorso al
tribunale del luogo in cui si è aperta la
successione; se vi è giudizio pendente, la relativa
istanza si propone nel giudizio stesso, in via incidentale (tra il giudizio ordinario pendente ed il giudizio camerale si instaura una sorta di collegamento).
Presentata l’istanza, il giudice, ai sensi del 2° co., fissa l'udienza per la
comparizione del ricorrente e della persona alla quale deve essere imposto il termine, ponendo a carico dell'istante l’onere di provvedere alla
notificazione del ricorso e del decreto alla persona stessa nel termine dallo stesso giudice stabilito.
Il procedimento si svolge in
camera di consiglio, nel
contraddittorio degli interessati.
Al termine, il tribunale provvede con
ordinanza reclamabile davanti al
tribunale in composizione collegiale ex
art. 739 del c.p.c..
Il
reclamo avverso l'ordinanza è deciso da un collegio del quale, secondo quanto espressamente previsto al comma 3, non può far parte il giudice che ha emesso il
provvedimento reclamato.
La decisione viene assunta in camera di consiglio, con ordinanza non impugnabile, dopo avere sentito gli interessati.
Il termine per impugnare è di dieci giorni e decorre dalla
comunicazione ovvero dalla notificazione dell'ordinanza.
Nel procedimento in esame è possibile la proposizione del
regolamento di competenza ex
art. 45 del c.p.c..