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Articolo 275 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Esecuzione del programma di liquidazione

Dispositivo dell'art. 275 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.

3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202(1).

4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.

5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione(1).

6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

6-bis. Nella ripartizione dell'attivo si applicano gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 41, comma 8, lettera a)) la modifica dell'art. 275, comma 3; (con l'art. 41, comma 8, lettera b)) la modifica dell'art. 275, comma 5; (con l'art. 41, comma 8, lettera c)) l'introduzione del comma 6-bis all'art. 275.

Spiegazione dell'art. 275 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina la fase della liquidazione dell'attivo e della ripartizione delle risorse tratte dalla liquidazione, colmando molte delle lacune che caratterizzavano la disciplina di cui alla L. 3/2012 (non colmabili per mezzo di un'applicazione analogica delle norme contenute nella legge fallimentare).

Per quanto concerne la liquidazione, si precisa che è il liquidatore a dover provvedere all'attuazione del programma di liquidazione approvato dal giudice delegato, sotto il controllo di quest'ultimo, al quale deve riferire con cadenza almeno semestrale mediante propria relazione sulle attività compiute (il mancato deposito della relazione è di per sé causa di revoca dell'incarico). Anche in questo caso, la disciplina risulta semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale, dal momento che il giudice delegato non deve approvare preventivamente le singole vendite e verificarne la coerenza rispetto al programma. Il liquidatore, dunque, potrà procedere direttamente alla vendita dei beni mediante procedura competitiva (dato il rinvio espresso alle norme dettate per le vendite nella liquidazione giudiziale) ed al termine delle attività di liquidazione dovrà sottomettere all'approvazione del giudice delegato un apposito rendiconto sulle attività compiute.

Con riferimento al riparto, invece, si stabilisce che il liquidatore, terminate le operazioni di liquidazione, debba redigere un progetto di ripartizione delle somme riscosse, conforme allo stato passivo. L'esecuzione del piano di riparto deve essere autorizzata anch'essa dal giudice delegato. In caso di contestazioni, poi è lo stesso liquidatore a doverle esaminare e a dover eventualmente modificare il piano di riparto, salva la possibilità - come previsto per le contestazioni rivolte allo stato passivo - di rimettere la questione direttamente al giudice delegato, che vi provvede con decreto reclamabile.

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